ART. 25. 
                    (Varianti in corso d'opera). 
   1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il
progettista  ed  il  direttore  dei  lavori,  esclusivamente  qualora
ricorra uno dei seguenti motivi: 
   a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge  e
regolamentari; 
   b) per cause di forza maggiore accertate nei  modi  stabiliti  dal
regolamento; 
   c) per  il  manifestarsi  di  errori  od  omissioni  del  progetto
esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori  e'  tenuto  a  dare,
senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che  ne
da' immediatamente notizia all'Autorita' e al progettista. 
   2. I progettisti esterni sono  responsabili  per  i  danni  subiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici  in  conseguenza  di  errori  od
omissioni della progettazione. La responsabilita' si estende anche ai
costi di  riprogettazione  ed  ai  maggiori  oneri  che  le  predette
amministrazioni devono sopportare in relazione  all'esecuzione  delle
varianti, ferma restando in ogni caso  l'esperibilita'  di  ulteriori
azioni risarcitorie. 
   3.  Ove  le  varianti  nel  loro  complesso  eccedano  il   quinto
dell'importo originario  del  contratto,  il  soggetto  appaltante  o
concedente procede alla risoluzione del  contratto  e  ad  una  nuova
aggiudicazione;  alla  gara  deve  essere  invitato  l'aggiudicatario
iniziale. Nei casi di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  la
risoluzione del contratto da' luogo al pagamento dei lavori  eseguiti
e del valore dei materiali utili  esistenti  in  cantiere,  oltre  al
decimo dell'importo dei lavori non eseguiti; nel  caso  di  cui  alla
lettera c) del comma  1,  la  risoluzione  del  contratto  da'  luogo
esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti  regolarmente  e  del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere.