ART. 25. (Varianti in corso d'opera). 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento; c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori e' tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne da' immediatamente notizia all'Autorita' e al progettista. 2. I progettisti esterni sono responsabili per i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilita' si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che le predette amministrazioni devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilita' di ulteriori azioni risarcitorie. 3. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante o concedente procede alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la risoluzione del contratto da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti; nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, la risoluzione del contratto da' luogo esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.