ART. 26. 
     (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici). 
   1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   concedono   ed   erogano
all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio
dei   lavori,   accertata   dal   responsabile   del    procedimento,
un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari  al  10
per cento dell'importo stesso,  che  e'  gradualmente  recuperata  in
corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di  mancata  erogazione,
decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. 
   2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' abrogato.
3.   Per   i   lavori   pubblici   affidati   dalle   amministrazioni
aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non e'
ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo
comma dell'articolo 1664 del codice civile. 
   4. Per i lavori di cui al comma 3 si  applica  il  prezzo  chiuso,
consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  d'asta,
aumentato di una percentuale  da  applicarsi,  nel  caso  in  cui  la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di  inflazione
programmato nell'anno  precedente  sia  superiore  al  2  per  cento,
all'importo dei lavori  ancora  da  eseguire  per  ogni  anno  intero
previsto per l'ultimazione dei lavori  stessi.  Tale  percentuale  e'
fissata, con decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  da  emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente  la  predetta
percentuale del 2 per cento. In  sede  di  prima  applicazione  della
presente legge, il decreto e' emanato  entro  quindici  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge stessa. 
   5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono
estese ai crediti verso le  pubbliche  amministrazioni  derivanti  da
contratti di appalto di lavori pubblici,  di  concessione  di  lavori
pubblici  e  da  contratti   di   progettazione   nell'ambito   della
realizzazione di lavori pubblici. 
   6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono  soggetti
a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.
L'entita' delle penali e le modalita' di versamento sono disciplinate
dal regolamento. 
 
          Note all'art. 26:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  33  della  legge  n.
          41/1986   (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          1986):
             "Art.  33.  -  1. Il secondo comma dell'articolo 3 della
          legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' abrogato.
             2.  Per  i  lavori  relativi  ad  opere   pubbliche   da
          appaltarsi,   con   concedersi   o   da   affidarsi   dalle
          Amministrazioni e dalle  Aziende  dello  Stato,  anche  con
          ordinamento  autonomo,  dagli  enti  locali o da altri enti
          pubblici, non e' ammessa  la  facolta'  di  procedere  alla
          revisione dei prezzi.
             3.  Per  i  lavori  di  cui al precedente comma 2 aventi
          durata superiore all'anno, la facolta'  di  procedere  alla
          revisione  dei  prezzi  e' ammessa, a decorrere dal secondo
          anno successivo alla aggiudicazione e  con  esclusione  dei
          lavori   gia'   eseguiti   nel  primo  anno  e  dell'intera
          anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione  riconosca
          che  l'importo complessivo della prestazione e' aumentato o
          diminuito in misura superiore al 10 per cento  per  effetto
          di    variazioni    dei    prezzi    correnti   intervenute
          successivamente alla aggiudicazione stessa.  Le  variazioni
          dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per
          ogni    semestre    dell'anno    sono    quelle   rilevate,
          rispettivamente, con decorrenza 1 gennaio e 1  luglio  di
          ciascun anno.
             4.  Per  i  lavori  di  cui  al comma 2 e' introdotta la
          facolta', esercitabile dall'Amministrazione,  di  ricorrere
          al  prezzo  chiuso,  consistente  nel  prezzo del lavoro al
          netto del ribasso di asta, aumentato del 5  per  cento  per
          ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori.
             5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  altresi'  ai  contratti   aventi   per   oggetto
          forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata
          in vigore della presente legge.
             6.  Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con
          quelle di cui al presente articolo".
             - Si riporta l'art. 1664 del codice civile.
             "Art. 1664 (Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione). -
          Qualora per effetto di circostanze imprevedibili  si  siano
          verificati  aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o
          della mano d'opera, tali da determinare un  aumento  o  una
          diminuzione  superiori  al  decimo  del  prezzo complessivo
          convenuto, l'appaltatore o il committente possono  chiedere
          una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' essere
          accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
             Se  nel  corso  dell'opera si manifestano difficolta' di
          esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili,
          non previste dalle parti,  che  rendano  notevolmente  piu'
          onerosa  la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto
          a un equo compenso".