ART. 26. (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici). 1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che e' gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. 2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' abrogato. 3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile. 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici. 6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 33 della legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986): "Art. 33. - 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' abrogato. 2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, con concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, non e' ammessa la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi. 3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori gia' eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione e' aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1 gennaio e 1 luglio di ciascun anno. 4. Per i lavori di cui al comma 2 e' introdotta la facolta', esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo". - Si riporta l'art. 1664 del codice civile. "Art. 1664 (Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione). - Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu' onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso".