ART. 27. 
                       (Direzione dei lavori). 
   1. Per l'esecuzione di  lavori  pubblici  oggetto  della  presente
legge affidati in appalto,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  sono
obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori  costituito
da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. 
   2.  Qualora  le   amministrazioni   aggiudicatrici   non   possano
espletare, per  carenza  di  organico  accertata  e  certificata  dal
responsabile del procedimento, l'attivita' di direzione  dei  lavori,
essa e' affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: 
   a) altre  amministrazioni  pubbliche,  previa  apposita  intesa  o
convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
   b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, commi 4  e
12; 
   c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia. 
 
          Nota all'art. 27:
             -  Per  il testo dell'art. 24 della legge n. 142/1990 si
          veda la nota all'art. 17.