ART. 28. 
                       (Collaudi e vigilanza). 
   1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine  entro
il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque
avere luogo non  oltre  sei  mesi  dall'ultimazione  dei  lavori.  Il
medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti professionali dei
collaudatori secondo le caratteristiche dei  lavori,  la  misura  del
compenso ad essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del
collaudo. 
   2. Il regolamento definisce altresi'  il  divieto  di  affidare  i
collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 
   3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e'  redatto  un
certificato  di  collaudo   secondo   le   modalita'   previste   dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere  provvisorio  ed
assume carattere  definitivo  decorsi  due  anni  dall'emissione  del
medesimo. Decorso tale termine, il collaudo  si  intende  tacitamente
approvato  ancorche'  l'atto  formale   di   approvazione   non   sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del mesesimo termine. 
   4.   Per   le   operazioni   di   collaudo,   le   amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata  e  specifica
qualificazione  con  riferimento  al  tipo  di  lavori,   alla   loro
compessita' e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle
predette amministrazioni nell'ambito delle proprie  strutture,  salvo
che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e  certificata  dal
responsabile del procedimento. 
   5. Il collaudatore o i componenti della  commissione  di  collaudo
non   devono   avere   svolto   alcuna   funzione   nelle   attivita'
autorizzative, di  controllo,  di  progettazione,  di  direzione,  di
vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non
devono avere avuto nell'ultimo  triennio  rapporti  di  lavoro  o  di
consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il  collaudatore
o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare
parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo  o
giurisdizionali. 
   6. Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di  particolare
complessita' tecnica o di grande rilevanza economica il  collaudo  e'
effettuato  sulla  base  di  apposite  certificazioni   di   qualita'
dell'opera e dei materiali. 
   7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a)  quando  la  direzione  dei  lavori  sia   effettuata   ai   sensi
dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c); 
   b) in caso di opere di particolare complessita'; 
   c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 
   d) in altri casi individuati nel regolamento. 
   8.  Nei  casi  di  affidamento  dei  lavori  in  concessione,   il
responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza
in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto
della convenzione. 
   9. Il pagamento della rata di  saldo,  disposto  previa  copertura
assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
  10. Salvo quanto disposto dall'articolo  1669  del  codice  civile,
l'appaltatore risponde per  la  difformita'  ed  i  vizi  dell'opera,
ancorche' riconoscibili purche' denunciati  dal  soggetto  appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
 
          Note all'art. 28:
             -  Si  riporta  l'art.  1666,  secondo comma, del codice
          civile:
             "Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite).  -
          Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei
          contraenti  puo'  chiedere  che  la verifica avvenga per le
          singole partite. In tal caso l'appaltatore  puo'  domandare
          il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
             Il  pagamento fa presumere l'accettazione della parte di
          opera pagata; non produce questo effetto il  versamento  di
          semplici acconti".
             - Si riporta l'art. 1669 del codice civile:
             "Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). - Quando
          si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per
          loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
          compimento,  l'opera,  per  vizio  del  suolo o per difetto
          della costruzione, rovina  in  tutto  o  in  parte,  ovvero
          presenta  evidente  pericolo  di  rovina  o  gravi difetti,
          l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente
          e dei suoi aventi causa,  purche'  sia  fatta  la  denunzia
          entro un anno dalla scoperta.
             Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla
          denunzia".