ART. 28. (Collaudi e vigilanza). 1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del collaudo. 2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e' redatto un certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del mesesimo termine. 4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro compessita' e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. 5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali. 7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di opere di particolare complessita'; c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento. 8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione. 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili purche' denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Note all'art. 28: - Si riporta l'art. 1666, secondo comma, del codice civile: "Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite). - Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti puo' chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore puo' domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti". - Si riporta l'art. 1669 del codice civile: "Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). - Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia".