ART. 29. 
                            (Pubblicita') 
   1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicita' degli appalti
e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici: 
   a) per i lavori di importo superiore  a  5  milioni  di  ECU,  IVA
esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli  avvisi  di
gara, nonche'  degli  avvisi  di  aggiudicazione,  all'ufficio  delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee; 
   b) per i lavori di importo superiore a  un  milione  di  ECU,  IVA
esclusa,  prevedere  forme  unificate  di   pubblicita'   a   livello
nazionale: 
   c) per i lavori di importo inferiore a  un  milione  di  ECU,  IVA
esclusa,  prevedere  forme  di  pubblicita'  semplificata  a  livello
regionale e provinciale; 
   d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e  negli  avvisi
di gara del responsabile del procedimento; 
   e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in  modo
uniforme per i lavori di qualsiasi importo,  le  procedure,  comprese
quelle accelerate, i  termini  e  i  contenuti  degli  inviti,  delle
comunicazioni  e  delle  altre  informazioni  cui  sono   tenute   le
amministrazioni aggiudicatrici; 
   f) prevedere che le amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  altri
enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del  contratto
o della concessione,  anche  nei  casi  in  cui  l'aggiudicazione  e'
avvenuta mediate trattativa privata, provvedano, con le modalita'  di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,  alla  pubblicazione
dell'elenco  degli  invitati  e  dei  partecipanti  alla  gara,   del
vincitore  o  prescelto,  del  sistema  di  aggiudicazione  adottato,
dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione
dell'opera,  nonche'  del  nominativo  del   direttore   dei   lavori
designato. 
  2. Le spese relative alla pubblicita' devono  essere  inserite  nel
quadro  economico  del  progetto  tra   le   somme   a   disposizione
dell'amministrazione.