ART. 29. (Pubblicita') 1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici: a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonche' degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee; b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita' a livello nazionale: c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita' semplificata a livello regionale e provinciale; d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento; e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici; f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione e' avvenuta mediate trattativa privata, provvedano, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, nonche' del nominativo del direttore dei lavori designato. 2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.