ART. 3. 
                         (Delegificazione). 
   1. E' demandata alla potesta' regolamentare del Governo, ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di cui  alla
presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento: 
      a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione  dei
lavori,  al  collaudo  e  alle   attivita'   di   supporto   tecnico-
amministrativo con le annesse normative tecniche; 
      b)  alle  procedure  di  affidamento  degli  appalti  e   delle
concessioni  di  lavori  pubblici,   nonche'   degli   incarichi   di
progettazione; 
      c) alle forme di pubblicita' e  di  conoscibilita'  degli  atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonche' alle procedure di accesso a tali atti; 
      d) ai rapporti funzionali tra i soggetti  che  concorrono  alla
realizzazione dei lavori e alle relative competenze. 
   2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al  comma  1
il Governo, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  adotta  apposito  regolamento,  di  seguito   cosi'
denominato,   che,   insieme   alla   presente   legge,   costituisce
l'ordinamento  generale  in  materia  di  lavori  pubblici,   recando
altresi' norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il  predetto  atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli  istituti  giuridici
introdotti dalla  normativa  comunitaria  vigente  e  comunque  senza
pregiudizio dei principi  della  liberta'  di  stabilimento  e  della
libera prestazione dei  servizi,  la  presente  legge,  nonche',  per
quanto  non  da  essa  disposto,  la  legislazione  antimafia  e   le
disposizioni nazionali di  recepimento  della  normativa  comunitaria
vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento  e'  adottato
su proposta del Ministro dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i
Ministri interessati,  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici e dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
di  cui  all'articolo  4,  nonche'   delle   competenti   Commissioni
parlamentari,  che  si  esprimono   entro   sessanta   giorni   dalla
trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente  comma
si provvede altresi' alle successive  modificazioni  ed  integrazioni
del regolamento. 
   3.  Il  Governo,  nell'ambito  delle  materie   disciplinate   dal
regolamento,  attua,  con  modifiche  al  medesimo  regolamento,   le
direttive comunitarie nella  materia  di  cui  al  comma  1  che  non
richiedono la modifica di disposizioni della presente legge. 
   4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore  del
regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la  materia
di cui al comma  1,  ad  eccezione  delle  norme  della  legislazione
antimafia. Il regolamento e' pubblicato in apposito supplemento della
Gazzetta Ufficiale, unitamente alla  ripubblicazione  della  presente
legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in  materia
di lavori pubblici. 
   5. Con decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentito  il
Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  e'  adottato,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il
nuovo  capitolato   generale   d'appalto,   che   entra   in   vigore
contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro  dei  lavori
pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali  e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per  i  beni  culturali  e
ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati speciali per i lavori
di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e  su  muro,
nonche' di  superfici  decorate  di  monumenti  architettonici  e  di
materiali di scavo. 
   6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente
legge, definisce in particolare: 
      a)  le  modalita'  di  esercizio   della   vigilanza   di   cui
all'articolo 4; 
      b)  le  sanzioni  previste  a  carico  del   responsabile   del
procedimento  e  la  ripartizione  dei  compiti  e   delle   funzioni
dell'ingegnere  capo  fra  il  responsabile  del  procedimento  e  il
direttore del lavori; 
      c) le forme di  pubblicita'  dei  lavori  delle  conferenze  di
servizi di cui all'articolo 7; 
      d) i  requisiti  e  le  modalita'  per  l'iscrizione,  all'Albo
nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di  cui  all'articolo
12, nonche' le modalita' per la partecipazione dei  consorzi  stabili
alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di  lavori
pubblici; 
      e)  la  disciplina  delle  associazioni  temporanee   di   tipo
verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 13, comma 7; 
      f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di inoltro  e  di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14; 
      g) le ulteriori norme tecniche di  compilazione  dei  progetti,
gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie  di  lavori,
le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo  16,
comma 8; 
      h) gli ulteriori requisiti delle societa' di ingegneria di  cui
all'articolo 17, comma 9; 
      i)  la  misura  percentuale  del  costo  di  progettazione   da
destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 18, nonche'
i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo; 
      l) specifiche modalita' di progettazione e di  affidamento  dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati  ai  sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche
in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge; 
      m)  le   modalita'   di   espletamento   dell'attivita'   delle
commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21; 
      n) le specifiche tecniche ed i  criteri  di  selezione  di  cui
all'articolo 23 in  caso  di  licitazioni  private,  con  particolare
riguardo a lavori di importo inferiore alla  soglia  di  applicazione
della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55; 
      o) le procedure di esame delle  proposte  di  variante  di  cui
all'articolo 25; 
      p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo  26,  comma  6,
secondo l'importo dei lavori e le cause che le  determinano,  nonche'
le modalita' applicative; 
      q) le modalita' e le procedure accelerate per la  deliberazione
prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o  concedente  o
di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore; 
      r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla
base  di  apposite  certificazioni  di  qualita'  dell'opera  e   dei
materiali e le relative modalita' di rilascio; le  norme  concernenti
le modalita' del collaudo di cui all'articolo 28 e il  termine  entro
il quale il collaudo stesso deve essere effettuato  e  gli  ulteriori
casi nei quali  e'  obbligatorio  effettuare  il  collaudo  in  corso
d'opera;  le  condizioni  di  incompatibilita'  dei  collaudatori,  i
criteri  di  rotazione  negli  incarichi,  i  relativi  compensi,   i
requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; 
      s) le forme di pubblicita' di appalti e  concessioni  ai  sensi
dell'articolo 29; 
      t) le modalita' di attuazione degli  obblighi  assicurativi  di
cui all'articolo 30,  le  condizioni  generali  e  particolari  delle
polizze e i massimali garantiti, nonche' le modalita' di costituzione
delle garanzie fideiussorie  di  cui  al  medesimo  articolo  30;  le
modalita' di prestazione  della  garanzia  in  caso  di  riunione  di
concorrenti di cui all'articolo 13; 
      u)  la  disciplina  riguardante  i  lavori   segreti   di   cui
all'articolo 33; 
      v)  la  quota  subappaltabile  dei  lavori  appartenenti   alla
categoria o alle categorie  prevalenti  ai  sensi  dell'articolo  18,
comma  3,  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  come   sostituito
dall'articolo 34, comma 1, della presente legge; 
      z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni
disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva  e
continuativa  prosecuzione  dei  lavori  stessi,  le   modalita'   di
corresponsione agli appaltatori e  ai  concessionari  di  acconti  in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori; 
     aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 
   7. Ai fini della predisposizione del  regolamento,  e'  istituita,
dal Ministro dei lavori  pubblici,  apposita  commissione  di  studio
composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed  esperti  di
particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento  della
commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, in riferimento all'attivita' svolta,  e'  autorizzata  la
spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello  stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
 
          Note all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del
          1988, citata in nota all'art. 1, e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             1. (Omissis).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
             - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del
          1988, citata in nota all'art. 1, e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
            1-2. (Omissis).
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
             - La legge 1 giugno 1939, n. 1089, reca: "Tutela  delle
          cose d'interesse artistico o storico".
             - Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, reca: "Regolamento
          recante   disposizioni   per   garantire   omogeneita'   di
          comportamenti delle stazioni committenti  relativamente  ai
          contenuti  dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali,
          nonche' disposizioni per  la  qualificazione  dei  soggetti
          partecipanti   alle   gare   per   l'esecuzione   di  opere
          pubbliche".
             - Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge  19  marzo
          1990,  n.  55  (Nuove disposizioni per la prevenzione della
          delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
          manifestaione  di  pericolosita'  sociale),  modificata dal
          D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  e  dal D.Lgs. 19
          dicembre 1991, n. 406, e' il seguente:
             "Art. 18.
             1-2. (Omissis).
             3.  Salvo  che  la   legge   disponga,   per   specifici
          interventi,  ulteriori  a diverse condizioni, l'affidamento
          in subappalto  o  in  cottimo  non  e'  consentito  per  la
          realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la
          totalita'  dei  lavori  della  categoria  prevalente  ed e'
          sottoposto alle seguenti condizioni:
              1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi  abbiano
          indicato  all'atto  dell'offerta  le  opere  che  intendano
          subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta
          specializzazione da individuarsi con decreto  del  Ministro
          dei  lavori  pubblici  con riferimento alle categorie delle
          tabelle  di   classificazione   dell'albo   nazionale   dei
          costruttori,  abbiano indicato, inoltre, una o piu' imprese
          subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere;
              2)   che   i   soggetti    aggiudicatari    comunichino
          all'amministrazione  o  ente  appaltante  i  nominativi dei
          soggetti cui intendono subappaltare o  dare  in  cottimo  i
          lavori;   il  relativo  contratto  potra'  stipularsi  dopo
          l'autorizzazione  da  darsi  dall'amministrazione  o   ente
          appaltante entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
          Tale  termine  puo'  essere  prorogato  una sola volta, ove
          ricorrano giustificati  motivi.    Trascorso  tale  termine
          senza  che  si  sia provveduto, l'autorizzazione si intende
          concessa;
              3) che  l'impresa  affidataria  del  subappalto  o  del
          cottimo  sia  iscritta, se italiana, all'albo nazionale dei
          costruttori  per  categorie  e   classifiche   di   importi
          corrispondenti  ai  lavori da realizzare in subappalto o in
          cottimo, salvo i  casi  in  cui,  secondo  la  legislazione
          vigente,   e'  sufficiente  per  eseguire  lavori  pubblici
          l'iscrizione   alla   camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura;
              4)   che   non   sussista,  nei  confronti  dell'impres
          affidataria  del  subappalto  o  del  cottimo,  alcuno  dei
          divieti  previsti  dall'articolo  10  della legge 31 maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni".