ART. 30. 
                (Garanzie e coperture assicurative). 
   1. L'offerta da presentare per l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori pubblici e' corredata da una cauzione  pari  al  2  per  cento
dell'importo dei lavori,  da  prestare  anche  mediante  fidejussione
bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata  sottoscrizione
del contratto  per  volonta'  dell'aggiudicatario  ed  e'  svincolata
automaticamente  al  momento  della  sottoscrizione   del   contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e' restituita  non  appena
avvenuta l'aggiudicazione. 
   2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire  una  garanzia
fidejussoria del 20 per cento per lavori di  importo  inferiore  a  5
milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo
superiore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca
dell'affidamento  e  l'acquisizione  della  cauzione  da  parte   del
soggetto appaltante  o  concedente,  che  aggiudica  l'appalto  o  la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.  La  garanzia
copre gli oneri per il mancato od inesatto  adempimento  e  cessa  di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.  L'esecutore  dei  lavori  e'   tenuto   a   costituire,
contestualmente    all'erogazione     dell'anticipazione     prevista
dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo,
gradualmente diminuita in corso d'opera. 
   3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato  a  stipulare  una
polizza   assicurativa   che   tenga   indenni   le   amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti
i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,  salvo  quelli
derivanti da errori di  progettazione,  insufficiente  progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che  preveda  anche  una
garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi  nell'esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del  certificato  di  collaudo
provvisorio. 
   4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti  con
decreto del Ministro dei  lavori  pubblici,  l'esecutore  e'  inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla  data  di  emissione  del
certificato  di  collaudo  provvisorio,  una   polizza   indennitaria
decennale, nonche'  una  polizza  per  responsabilita'  civile  verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale
o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da  gravi  difetti
costruttivi. 
   5. Il progettista o i progettisti incaricati  della  progettazione
esecutiva devono essere muniti,  a  far  data  dall'approvazione  del
progetto, di una polizza di responsabilita' civile professionale  per
i rischi derivanti  dallo  svolgimento  delle  attivita'  di  propria
competenza, per tutta la durata  dei  lavori  e  sino  alla  data  di
emissione del certificato di collaudo  provvisorio.  La  polizza  del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i  maggiori  posti  che  l'amministrazione  deve
sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma  1,  lettera
c), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata
per un massimale non inferiore  al  10  per  cento  dell'importo  dei
lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per  lavori  di
importo inferiopre a  5  milioni  di  ECU,  IVA  esclusa,  e  per  un
massimale non inferiore al  20  per  cento  dell'importo  dei  lavori
progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori  di
importo superiore a  5  milioni  di  ECU,  IVA  esclusa.  La  mancata
presentazione da parte dei  progettisti  della  polizza  di  garanzia
esonera le amministrazioni pubbliche  dal  pagamento  della  parcella
professionale. 
   6.  Prima  di  iniziare  le  procedure  per  l'affidamento  o  per
l'aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri  enti
aggiudicatori o realizzatori  devono  verificare  la  qualita'  degli
elaborati progettuali e la loro conformita' alla normantiva  vigente.
Tale verifica puo' essere effettuata da organismi  di  certificazione
dei sistemi di qualita' di cui all'articolo 8 e dagli uffici  tecnici
delle predette amministrazioni o enti. 
   7. Sono soppresse  le  altre  forme  di  garanzia  e  le  cauzioni
previste dalla normativa vigente.