ART. 32. 
                  (Definizione delle controversie) 
   1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori  pubblici  le
pari ne danno comunicazione  al  responsabile  del  procedimento  che
propone   una   conciliazione   per   l'immediata   soluzione   della
controversia medesima. 
   2. Qualora le parti non  raggiungano  un  accordo  entro  sessanta
giorni dalla comunicazione  di  cui  al  comma  1,  la  soluzione  e'
attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice  ordinario,  nel
caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli  413  e  seguenti
del codice di procedura civile. Nei capitolati  generali  o  speciali
non puo' essere previsto che  la  soluzione  delle  controversie  sia
deferita ad un collegio arbitrale  ai  sensi  degli  articoli  806  e
seguenti del codice di procedura civile. 
   3. La procedura di cui all'articolo 13  della  legge  19  febbraio
1992, n. 142,  si  applica  anche  alle  lesioni  derivanti  da  atti
compiuti in violazione della presente legge e del regolamento. 
   4. L'ordinanza di  sospensione  di  cui  all'articolo  21,  ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n.  1034,  emessa  a  seguito  di
ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di  lavori
pubblici, non puo' avere durata superiore a sei mesi. 
 
          Note all'art. 32:
             - Gli articoli 413 e seguenti del  codice  di  procedura
          civile  recano  norme  sul  procedimento giurisdizionale in
          materia di lavoro.
             - Si riportano gli articoli 806 e seguenti del codice di
          procedura civile:
                                    "Capo I
                DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
             "Art. 806 (Compromesso). - Le parti possono far decidere
          da arbitri le controversie  tra  di  loro  insorte,  tranne
          quelle  previste  negli  articoli  409  e  442,  quelle che
          riguardano questioni di stato e  di  separazione  personale
          tra  coniugi  e le altre che non possono formare oggetto di
          transazione".
             "Art. 807 (Forma  del  compromesso).  -  Il  compromesso
          deve,  a  pena  di  nullita',  essere  fatto per iscritto e
          determinare l'oggetto della controversia.
             Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano
          la  validita'  dei   contratti   eccedenti   la   ordinaria
          amministrazione".
             "Art.  808  (Clausola  compromissoria).  - Le parti, del
          contratto che stipulano o in un  atto  successivo,  possono
          stabilire  che  le controversie nascenti dal medesimo siano
          decise da arbitri, purche' si tratti  di  controversie  che
          possono  formare  oggetto  di  compromesso.    La  clausola
          compromissoria deve risultare da atto  scritto  a  pena  di
          nullita'.
             Le  controversie  di  cui  all'art.  409  possono essere
          decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e
          accordi collettivi di lavoro, purche' cio' avvenga, a  pena
          di  nullita',  senza pregiudizio della facolta' delle parti
          di    adire    l'autorita'    giudiziaria.    La   clausola
          compromissoria e' altresi' nulla ove autorizzi gli  arbitri
          a  pronunciare  secondo equita' ovvero dichiari il lodo non
          impugnabile.
             La sentenza arbitrale e' soggetta  all'impugnazione  per
          le  nullita' previste dall'art. 829 ed anche per violazione
          e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi".
             "Art. 809 (Numero e modo di nomina degli arbitri). - Gli
          arbitri possono  essere  uno  o  piu',  purche'  in  numero
          dispari.
             Il   compromesso   o  la  clausola  compromissoria  deve
          contenere la  nomina  degli  arbitri  oppure  stabilire  il
          numero di essi e il modo di nominarli.
             Queste   disposizioni   debbono  osservarsi  a  pena  di
          nullita'".
             -  Si  riporta  l'art.  13  della  legge   n.   142/1990
          (Ordinamento  delle  autonomie locali) modificato dall'art.
          10 della legge n. 81/1993:
             "Art. 13 (Circoscrizioni di decentramento  comunale).  -
          1.  I  comuni  con popolazione superiore a 100.000 abitanti
          articolano   il   loro   territorio   per   istituire    le
          circoscrizioni   di   decentramento,   quali  organismi  di
          partecipazione, di consultazione e di gestione  di  servizi
          di  base,  nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal
          comune.
             2. L'organizzazione e le funzioni  delle  circoscrizioni
          sono  disciplinate  dallo  statuto  comunale  e da apposito
          regolamento.
             3. I comuni con popolazione tra i 30.000  ed  i  100.000
          abitanti  possono  articolare  il  territorio  comunale per
          istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto
          previsto dal comma 2.
             4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze
          della   popolazione   della   circoscrizione    nell'ambito
          dell'unita' del comune ed e' eletto a suffragio diretto. Lo
          statuto sceglie il sistema di elezione, che e' disciplinato
          con regolamento.
             5.  Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un
          presidente.
             6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e succes-
          sive modifiche e integrazioni".
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  21  della  legge  n.
          1034/1971   (Istituzione   dei   tribunali   amministrativi
          regionali):
             "Art. 21. - Il  ricorso  deve  essere  notificato  tanto
          all'organo   che  ha  emesso  l'atto  impugnato  quanto  ai
          controinteressati   ai   quali   l'atto   direttamente   si
          riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
          giorni  sessanta  da  quello  in cui l'interessato ne abbia
          ricevuta la notifica,  o  ne  abbia  comunque  avuta  piena
          conoscenza,  o,  per  gli  atti di cui non sia richiesta la
          notifica individuale, dal giorno  in  cui  sia  scaduto  il
          termine  della  pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di
          integrare  le  notifiche  con  le  ulteriori notifiche agli
          altri controinteressati, che siano ordinate  dal  tribunale
          amministrativo regionale.
             Il  ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve
          essere   depositato   nella   cancelleria   del   tribunale
          amministrativo  regionale,  entro trenta giorni dall'ultima
          notifica. Nel termine stesso deve essere  depositata  anche
          copia  del  provvedimento  impugnato,  o  quanto  meno deve
          fornire   prova   del   rifiuto   dell'amministrazione   di
          rilasciare copia del provvedimento medesimo.
             La  mancata  produzione  della  copia  del provvedimento
          impugnato non implica decadenza.
             L'amministrazione all'atto di costituirsi  in  giudizio,
          deve  produrre il provvedimento impugnato nonche', anche in
          copie autentiche, gli atti e i documenti in base  ai  quali
          l'atto e' stato emanato.
             Ove  l'amministrazione  non provveda all'adempimento, il
          presidente ordina l'esibizione degli atti e  dei  documenti
          nel tempo e nei modi opportuni.
             Analogo  provvedimento  il  presidente  ha  il potere di
          adottare    nei    confronti    di     soggetti     diversi
          dall'amministrazione  intimata  per atti e documenti di cui
          ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In  ogni  caso
          qualora  l'esibizione  importi  una spesa, essa deve essere
          anticipata  dalla  parte  che  ha  proposto   istanza   per
          l'acquisizione dei documenti.
             Se  il  ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili
          derivanti   dall'esecuzione   dell'atto,   ne   chiede   la
          sospensione,   sull'istanza   il  tribunale  amministrativo
          regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera
          di  consiglio.  I  difensori  delle  parti  debbono  essere
          sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta".