ART. 32. (Definizione delle controversie) 1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le pari ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima. 2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione e' attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Nei capitolati generali o speciali non puo' essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 3. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento. 4. L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non puo' avere durata superiore a sei mesi.
Note all'art. 32: - Gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile recano norme sul procedimento giurisdizionale in materia di lavoro. - Si riportano gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile: "Capo I DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA "Art. 806 (Compromesso). - Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione". "Art. 807 (Forma del compromesso). - Il compromesso deve, a pena di nullita', essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia. Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validita' dei contratti eccedenti la ordinaria amministrazione". "Art. 808 (Clausola compromissoria). - Le parti, del contratto che stipulano o in un atto successivo, possono stabilire che le controversie nascenti dal medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto scritto a pena di nullita'. Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria e' altresi' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile. La sentenza arbitrale e' soggetta all'impugnazione per le nullita' previste dall'art. 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi". "Art. 809 (Numero e modo di nomina degli arbitri). - Gli arbitri possono essere uno o piu', purche' in numero dispari. Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. Queste disposizioni debbono osservarsi a pena di nullita'". - Si riporta l'art. 13 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) modificato dall'art. 10 della legge n. 81/1993: "Art. 13 (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune. 2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. 3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2. 4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unita' del comune ed e' eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione, che e' disciplinato con regolamento. 5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente. 6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e succes- sive modifiche e integrazioni". - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 1034/1971 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali): "Art. 21. - Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornire prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza. L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonche', anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni. Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti. Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta".