Art. 33 
                             Segretezza 
 
  1. Le opere destinate ad attivita' delle forze armate o  dei  corpi
di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti  di  istituto,
nei casi in cui sono richieste misure  speciali  di  sicurezza  e  di
segretezza in conformita' a disposizioni  legislative,  regolamentari
ed amministrative vigenti o  quando  lo  esiga  la  protezione  degli
interessi  essenziali  della  sicurezza  dello   Stato,   dichiarante
indifferibili ed urgenti, possono  essere  eseguite  in  deroga  alle
disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di affidamento
dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi
nei quali debbono svolgersi  gare  informali  e  le  modalita'  delle
stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti  ritenuti  idonei
all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonche' le relative pro-
cedure. 
  3. I lavori di cui al comma 1  sono  sottoposti  esclusivamente  al
controllo successivo della Corte dei conti,  la  quale  si  pronuncia
altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia  della
gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.