ART. 34. 
                            (Subappalto) 
   1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990,  n.  55,
gia' sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19  dicembre
1991, n. 406, e' sostituito dal seguente: 
   "3. Il soggetto appaltante e' tenuto ad indicare  nel  progetto  e
nel bando di gara la categoria  o  le  categorie  prevalenti  con  il
relativo importo, nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le
altre lavorazioni previste in progetto,  anch'esse  con  il  relativo
importo. Tutte le lavorazioni, a  qualsiasi  categoria  appartengano,
sono subappaltabili  e  affidabili  in  cottimo,  ferme  restando  le
vigenti disposizioni che prevedono per particolati ipotesi il divieto
di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria  o  le
categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo
17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' definita la  quota
parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda
delle categorie medesime, ma in ogni caso non  superiore  al  30  per
cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo  e'  sottoposto  alle
seguenti condizioni: 
   1) che i concorrenti  abbiano  indicato  all'atto  dell'offerta  i
lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere  in
cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori  candidati  ad
eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un  solo  soggetto,
all'atto  dell'offerta  deve  essere  depositata  la   certificazione
attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui  al
numero 4) del presente comma; 
   2) che l'appaltatore preveda, entro il termine di  novanta  giorni
dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di  subappalto  presso
il soggetto appaltante; 
   3) che, nel caso in  cui  l'appaltatore  abbia  indicato  all'atto
dell'offerta piu' di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori,
al momento del deposito presso il soggetto appaltante  del  contratto
di   subappalto,   l'appaltatore   stesso   trasmetta   altresi'   la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di cui al numero 4) del presente comma; 
   4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se
italiano o straniero non  appartenente  ad  uno  Stato  membro  della
Comunita' europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e
classifiche di importi corrispondenti  ai  lavori  da  realizzare  in
subappalto o in cottimo, ovvero sia in  possesso  dei  corrispondenti
requisiti  previsti   dalla   vigente   normativa   in   materia   di
qualificazione delle  imprese,  salvo  i  casi  in  cui,  secondo  la
legislazione vigente, e' sufficiente per eseguire il lavori  pubblici
l'iscrizione alla  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
   5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto
o del cottimo, alcuno dei divieti  previsti  dall'articolo  10  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni". 
   2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990,
n.  55,  introdotto  dall'articolo  34  del  decreto  legislativo  19
dicembre 1991, n. 406, e' inserito il seguente: 
   "3-ter.  In  caso  di  accertata  impossibilita'  ad  affidare  il
subappalto il cottimo ad uno dei soggetti  indicati  dall'appaltatore
all'atto dell'offerta, previa autorizzazione  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui lavori  pubblici,  il  subappalto  il  cottimo  possono
essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti  di  cui
al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo". 
   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo  si
applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando. 
   4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
alle attivita' che  richiedono  l'impiego  di  manodopera,  quali  le
forniture con posa in opera  e  i  noli  a  caldo,  se  singolarmente
superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati. 
 
          Note all'art. 34:
             - Il comma 3 dell'art. 18 della legge n. 55/1990  (Nuove
          disposizioni  per  la prevenzione della delinquenza di tipo
          mafioso e di altre forme di manifestazioni di pericolosita'
          sociale) modificato dall'art. 34 del decreto legislativo n.
          406/1991  (Attuazione  della  direttiva  n.  89/440/CEE  in
          materia  di  procedure  di  aggiudicazione degli appalti di
          lavori pubblici) cosi' recita:
             "Art. 18.
             1-2. (Omissis).
             3.  Salvo  che  la   legge   disponga,   per   specifici
          interventi,  ulteriori  a diverse condizioni, l'affidamento
          in subappalto o in cottimo  e  non  e'  consentito  per  la
          realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la
          totalita'  dei  lavori  della  categoria  prevalente  ed e'
          sottoposto alle seguenti condizioni:
              1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi  abbiano
          indicato  all'atto  dell'offerta  le  opere  che  intendano
          subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta
          specializzazione da individuarsi con decreto  del  Ministro
          dei  lavori  pubblici  con riferimento alle categorie delle
          tabelle  di   classificazione   dell'Albo   nazionale   dei
          costruttori,  abbiano indicato, inoltre, una o piu' imprese
          subappaltatrici candidate ad eseguire le dette opere;
              2)   che   i   soggetti    aggiudicatari    comunichino
          all'amministrazione  o  ente  appaltante  i  nominativi dei
          soggetti cui intendono subappaltare o  dare  in  cottimo  i
          lavori;   il  relativo  contratto  potra'  stipularsi  dopo
          l'autorizzazione  da  darsi  dall'amministrazione  o   ente
          appaltante entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
          Tale  termine  puo'  essere  prorogato  una sola volta, ove
          ricorrano giustificati  motivi.    Trascorso  tale  termine
          senza  che  si  sia provveduto, l'autorizzazione si intende
          concessa;
              3) che  l'impresa  affidataria  del  subappalto  o  del
          cottimo  sia  iscritta, se italiana, all'albo nazionale dei
          costruttori  per  categorie  e   classifiche   di   importi
          corrispondenti  ai  lavori da realizzare in subappalto o in
          cottimo, salvo i  casi  in  cui,  secondo  la  legislazione
          vigente,   e'  sufficiente  per  eseguire  lavori  pubblici
          l'iscrizione   alla   Camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura;
              4)   che   non  sussista,  nei  confronti  dell'impresa
          affidataria  del  subappalto  o  del  cottimo,  alcuno  dei
          divieti  previsti  dall'articolo  10  della legge 31 maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni".
             - Per il  testo  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          400/1988 vedasi in nota all'art. 3.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della legge n.
          575/1965 (Disposizioni contro la mafia):
             "Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
          con provvedimento definitivo una misura di prevenzione  non
          possono ottenere:
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
               b)  concessioni  di  acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
               c) concessioni di costruzione, nonche' di  costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici;
               d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
          di   opere,   beni   e   servizi  riguardanti  la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
               e)   altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
               f) contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre  erogazioni  dello  stesso tipo, comunque denominate,
          concessi o erogati da parte  dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici  o  delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
          attivita' imprenditoriali.
             2. Il  provvedimento  definitivo  di  appicazione  della
          misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  o  servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti,  compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
          a caldo e le forniture con posa in opera.  Le  licenze,  le
          autorizzazioni   e   le  concessioni  sono  ritirate  e  le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
             3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,   il
          tribunale,  se  sussistono  motivi di particllare gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni, delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi  commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde  efficacia  se  non  e' confermato con il decreto che
          applica la misura di prevenzione.
             4.  Il  tribunale  dispone  che i divieti e le decadenze
          previste dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
             5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di polizia, ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
             5-bis.  Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando  il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
             5-ter.  Le  disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di  appello,  per  uno  dei delitti di cui all'articolo 51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale".