ART. 35. 
                      (Fusioni e conferimenti). 
 
   1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazion,  fusione  e
scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non  hanno
singolarmente  effetto  nei  confronti  di  ciascuna  amministrazione
aggiudicatrice  fino  a  che  il  cessionario,  ovvero  il   soggetto
risultante dall'avvenuta trasformazione,  fusione  o  scissione,  non
abbia proceduto nei confronti di  essa  alle  comunicazioni  previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 maggio 1991, n. 187  e  non  abbia  documentato  il  possesso  dei
requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. 
   2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione  puo'  opporsi
al subentro del nuovo soggetto nella titolarita' del  contratto,  con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in  relazione
alle comunicazioni di cui al comma  1,  non  risultino  sussistere  i
requisiti di cui all'artcolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni. 
   3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative  vigenti  in
tema di prevenzione della delinquenza di  tipo  mafioso  e  di  altre
gravi forme di manifestazione di  pericolosita'  sociale,  decorsi  i
sessanta  giorni  di  cui  al  comma  2  senza  che  sia  intervenuta
opposizione, gli atti di cui al  comma  1  producono,  nei  confronti
delle  amministrazioni  aggiudicatrici,  tutti   gli   effetti   loro
attribuiti dalla legge. 
   4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si  applicano
le disposizioni di  cui  alla  circolare  del  Ministero  dei  lavori
pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 190 del 13 agosto 1985. 
   5.  Fino  al  31  dicembre  1996,  le  plusvalenze  derivanti   da
conferimenti di beni effettuati nelle societa' risultanti da  fusioni
relative ad imprese che eseguono opere pubbliche  non  sono  soggette
alle imposte sui redditi da conferimento. 
 
           Note all'art. 35:
             - Si riporta l'art. 1 del D.P.C.M. 11  maggio  1991,  n.
          187   (Regolamento  per  il  controllo  delle  composizioni
          azionarie dei soggetti appaltanti di opere pubbliche e  per
          il divieto delle intestazioni fiduciarie presunte dall'art.
          17,  comma  3,  della  legge  19  marzo  1990, n. 55, sulla
          prevenzione della delinquenza di tipo mafioso):
             "Art. 1. - 1. Le societa' per azioni, in accomandita per
          azioni, a responsabilita' limitata, le societa' cooperative
          per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata,  le  societa'
          consortili   per   azioni   o  a  responsabilita'  limitata
          aggiudicatarie  di  opere  pubbliche,   ivi   comprese   le
          concessionarie  e  le  subappaltatrici,  devono  comunicare
          all'amministrazione committente o  concedente  prima  della
          stipula  del  contratto  o  della  convenzione,  la propria
          composizione societaria, l'esistenza di  diritti  reali  di
          godimento  o di garanzia sulle azioni 'con diritto di voto'
          sulla base delle  risultanze  del  libro  dei  soci,  delle
          comunicazioni  ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
          disposizione, nonche' l'indicazione dei soggetti muniti  di
          procura  irrevocabile  che abbiano esercitato il voto nelle
          assemblee societarie nell'ultimo  anno  o  che  ne  abbiano
          comunque diritto.
             2.  Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o
          subappaltatore  sia  un  concorzio,  esso   e'   tenuto   a
          comunicare  i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole
          societa'  consorziate   che   comunque   partecipino   alla
          progettazione ed all'esecuzione dell'opera.
             3.  fermi  restando  gli  obblighi  previsti dalle norme
          vigenti,  l'amministrazione  committente  o  concedente  e'
          tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera
          i  dati  di  cui  ai  commi 1 e 2, tenendoli a disposizione
          dell'autorita' giudiziaria o  degli  organi  cui  la  legge
          attribuisce   poteri  di  accesso,  di  accertamento  o  di
          verifica  per  la  prevenzione  e  la   lotta   contro   la
          delinquenza mafiosa.
             4.  Agli  stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i
          consorzi  sono  tenuti  alla  conservazione,   per   uguale
          periodo,  delle  copie  delle  note  di  trasmissione e dei
          relativi dati".
             - Si riporta l'art. 10-sexsies della legge  n.  575/1965
          (Disposizioni contro la mafia):
             "Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima
          di  rilasciare  o consentire le licenze, le autorizzazioni,
          le  concessioni,  le  erogazioni,  le  abilitazioni  e   le
          iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare,
          approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui
          al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione
          relativa  all'interessato circa la sussistenza a suo carico
          di  un  procedimento  per  l'applicazione,  a  norma  della
          presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa
          la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di
          prevenzione  o di condanna, nei casi previsti dall'articolo
          10, comma 5-  ter,  e  di  quelli  che  dispongono  divieti
          sospensioni  o  decadenze  a norma dell'articolo 10, ovvero
          del secondo comma dell'articolo 10-quater.  Per i  rinnovi,
          allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con
          provvedimento   formale,   per   i  provvedimenti  comunque
          conseguenti a provvedimenti gia' disposti, salvo  gli  atti
          di  esecuzione  e  per  i  contratti derivati da altri gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste
          con  riguardo   alla   certificazione   dei   provvedimenti
          definitivi   o   provvisori  che  applicano  la  misura  di
          prevenzione o dispongono i divieti,  le  sospensioni  o  le
          decadenze.  Per  i  contratti  concernenti  obbligazioni  a
          carattere periodico o continuativo per forniture di beni  o
          servizi,   la  certificazione  deve  essere  acquisita  per
          ciascun anno di durata del contratto.
             2. La  certificazione  e'  rilasciata  dalla  prefettura
          nella  cui  circoscrizione  gli  atti  o i contratti devono
          essere perfezionati, su  richiesta  dell'amministrazione  o
          dell'ente  pubblico,  previa  esibizione dei certificati di
          residenza e di stato di famiglia di data  non  anteriore  a
          tre mesi.
             3.  Nel caso di contratti stipulati da un concessionario
          di opere o servizi pubblici, la certificazione,  oltre  che
          su  richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico
          interessati, puo' essere rilasciata anche su richiesta  del
          concessionario,  previa  acquisizione  dall'interessato dei
          certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
          anteriore a tre mesi.
             4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la
          certificazione e'  richiesta  nei  confronti  della  stessa
          societa'.  Essa  e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di
          societa' di capitali anche consortili  ai  sensi  dell'art.
          2615-  ter del codice civile, o di societa' cooperative, di
          consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
          titolo X, capo  II,  sezione  II  del  codice  civile,  nei
          confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
          dei   consorziati   che   nei  consorzi  e  nelle  societa'
          consortili detenga una partecipazione superiore al  10  per
          cento,  e di quei soci o consorziati per conto dei quali le
          societa' consortili o i consorzi operino in modo  esclusivo
          nei   confronti   della  pubblica  amministrazione;  per  i
          consorzi  di  cui  all'art.  2602  del  codice  civile,  la
          certificazione  e'  richiesta nei confronti di chi ne ha la
          rappresentanza,   e   degli   imprenditori    o    societa'
          consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la
          certificazione  e' richiesta nei confronti di tutti i soci;
          se  trattasi  di  societa'  in  accomandita  semplice,  nei
          confronti   dei   soci  accomandatari.  Se  trattasi  delle
          societa'  di  cui  all'art.  2506  del  codice  civile,  la
          certificazione  e'  richiesta nei confonti di coloro che le
          rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
             5. Ai fini dell'applicazione della specifica  disciplina
          dell'albo  nazionale  dei costruttori, la certificazione e'
          altresi' richiesta  nei  confronti  del  direttore  tecnico
          dell'impresa.
             6.  Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
          richiesta   del   privato   interessato   presentata   alla
          prefettura  competente  per  il  luogo  ove lo stesso ha la
          residenza ovvero la sede, se trattasi di societa',  impresa
          o  ente.  La  relativa domanda, alla quale vanno allegati i
          certificati prescritti, deve specificare  i  provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
          ed  indicare  il  numero  degli  esemplari  occorrenti e la
          persona,  munita  di  procura   speciale,   incaricata   di
          ritirarli.  La  certificazione  deve essere acquisita dalla
          pubblica amministrazione o  dal  concessionario  entro  tre
          mesi  dalla  data  del  rilascio  prodotta  anche  in copia
          autenticata ai sensi dell'art. 14  della  legge  4  gennaio
          1968, n. 15.
             7.  Nei  casi  di  urgenza,  in attesa che pervenga alla
          pubblica   amministrazione   o   al    concessionario    la
          certificazione  prefettizia,  l'esecuzione dei contratti di
          cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla  base  di  una
          dichiarazione  con  la  quale  l'interessato attesti di non
          essere  stato  sottoposto  a misura di prevenzione e di non
          essere a conoscenza della esistenza  a  suo  carico  e  dei
          propri    conviventi   di   procedimenti   in   corso   per
          l'applicazione della misura di prevenzione o di  una  delle
          cause  ostative  all'iscrizione negli albi di appaltatori o
          fornitori   pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei
          costruttori.  La  sottoscrizione  della  dichiarazione deve
          essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art.  20
          della  legge  4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni
          si  applicano  quando  e'  richiesta  l'autorizzazione   di
          subcontratti,    cessioni    e   cottimi   concernenti   la
          realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione  di
          servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
             8.   La   certificazione   non   e'   richiesta   quando
          beneficiario dell'atto o contraente  con  l'amministrazione
          e'  un'altra  amministrazione  pubblica  ovvero  quando  si
          tratta   di    licenze    e    autorizzazioni    rilasciate
          dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro
          rinnovo.
             9.  La  certificazione  non  e'  inoltre richiesta ed e'
          sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
               a) per la stipulazione o approvazione di contratti con
          artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
               b) per la stipulazione o l'approvazione dei  contratti
          di  cui  all'art.  10  e per le concessioni di costruzione,
          nonche' di costruzione e gestione di opere  riguardanti  la
          pubblica  amministrazione  o  di  servizi  pubblici, il cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               c) per l'autorizzazione di  subcontratti,  cessioni  e
          cottimi  concernenti  la  realizzazione  delle  opere  e la
          prestazione dei servizi di  cui  alla  lettera  b)  il  cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               d)  per  la concessione di contributi, finanziamenti e
          mutui agevolati  e  altre  erogazioni  dello  stesso  tipo,
          comunque   denominate   per  lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali il cui  valore  complessivo  non  supera  i
          cinquanta milioni di lire.
             10.  E'  fatta comunque salva la facolta' della pubblica
          amministrazione che procede sulla base delle  dichiarazioni
          sostitutive   di   richiedere   successivamente   ulteriore
          certificazione alla prefettura territorialmente competente.
             11. L'impresa  aggiudicataria  e'  tenuta  a  comunicare
          tempestivamente    all'amministrazione    appaltante   ogni
          modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
          struttura  di  impresa  e   negli   organismi   tecnici   e
          amministrativi.
             12.  Le  certificazioni prefettizie, le relative istanze
          nonche' la documentazione accessoria previste dal  presente
          articolo sono esenti da imposta di bollo.
             13.  Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro
          trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute  a
          rilasciare   apposita   ricevuta   attestante  la  data  di
          presentazione dell'istanza  di  certificazione,  nonche'  i
          soggetti  per  cui  la  medesima  e'  richiesta;  trascorsi
          inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
          gli  interessati  possono  sostituire  ad  ogni  effetto la
          certificazione con la dichiarazione  di  cui  al  comma  7,
          ferma  restando  la  possibilita'  per l'amministrazione di
          avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
             14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al
          presente articolo,  attesta  il  falso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni.
             15.  Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
          pubblici ha facolta' di verificare anche in  corso  d'opera
          la  permanenza  dei requisiti previsti dalla presente legge
          per l'affidamento  dei  lavori.    Alla  predetta  verifica
          possono  altresi' procedere le altre amministrazioni o enti
          pubblici committenti o concedenti.
             16.  Decorso  un  anno   dalla   firma   del   contratto
          riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
          l'amministrazione  o ente pubblico committente o concedente
          e' comunque tenuto ad effettuare  la  verifica  di  cui  al
          comma 15".
             -  La  circolare  del  Ministero  dei  lavori pubblici 2
          agosto 1985, n.   382, reca: "Snellimento  delle  procedure
          concernenti modifiche di iscrizione nell'albo nazionale dei
          costruttori per importi di competenza del comitato centrale
          che  non  richiedono  il  preventivo  parere  del  comitato
          regionale".