ART. 36. 
                (Trasferimento e affitto di azienda). 
 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano  anche  nei
casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte  degli  organi
della procedura concorsuale, se  compiuto  a  favore  di  cooperative
costituite o da constituirsi secondo le disposizioni della  legge  31
gennaio  1992,  n.  59,  e  successive  modificazioni,   e   con   la
partecipazione  maggioritaria  di   almeno   tre   quarti   di   soci
cooperatori, nei cui confronti risultano  estinti,  a  seguito  della
procedura stessa,  rapporti  di  lavoro  subordinato  oppure  che  si
trovino in regime di  cassa  integrazione  guadagni  o  in  lista  di
mobilita' di cui all'articolo 6 legge 23 luglio 1991, n. 223. 
 
          Note all'art. 36:
             - La legge n. 59/1992 reca: "Nuove norme in  materia  di
          societa' cooperative".
             -  Si riporta l'art. 6 della legge n. 223/1991 (Norme in
          materia  cassa  integrazione,  mobilita',  trattamenti   di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttiva  della Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro):
             "Art.  6 (Lista di mobilita' e compiti della Commissione
          regionale per l'impiego).  -  1.  L'Ufficio  regionale  del
          lavoro  e  della  massima  occupazione,  sulla  base  delle
          direttive  impartite  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  sentita  la  Commissione centrale per
          l'impiego, dopo un'analisi tecnica  da  parte  dell'Agenzia
          per   l'impiego   compila   una  lista  dei  lavoratori  in
          mobilita', sulla base di schede  che  contengano  tutte  le
          informazioni  utili per individuare la professionalita', la
          preferenza per una mansione diversa da  quella  originaria,
          la  disponibilita'  al  trasferimento  sul  territorio;  in
          questa lista vengono iscritti anche  i  lavoratori  di  cui
          agli  articoli  11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli
          che  abbiano  fatto  richiesta  dell'anticipazione  di  cui
          all'art. 7, comma 5.
             2.  La  Commissione  regionale  per l'impiego approva le
          liste di cui al comma 1 ed inoltre:
               a)  assume  ogni  iniziativa  utile  a   favorire   il
          reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita',
          in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
               b)  propone  l'organizzazione, da parte delle Regioni,
          di  corsi   di   qualificazione   e   di   riqualificazione
          professionale    che,   tenuto   conto   del   livello   di
          professionalita'  dei  lavoratori   in   mobilita',   siano
          finalizzati   ad  agevolarne  il  reimpiego;  i  lavoratori
          interessati  sono   tenuti   a   parteciparvi   quando   le
          Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
               c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
               d)  determina  gli  ambiti  circoscrizionali  ai  fini
          dell'avviamento dei lavoratori in mobilita'.
             3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso
          al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai  sensi
          del  secondo  comma  dell'art.  24  della legge 21 dicembre
          1978, n. 845, devono dare priorita' ai  progetti  formativi
          che  prevedono  l'assunzione  di  lavoratori iscritti nella
          lista di mobilita'.
             4.  Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche  la
          Commissione   regionale   per   l'impiego   puo'   disporre
          l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti  nella  lista
          di  mobilita'  in  opere o servizi di pubblica utilita', ai
          sensi dell'art. 1- bis del decreto-;legge 28  maggio  1981,
          n.  244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24
          luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8 della legge  28
          febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n.
          86,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 maggio
          1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-  bis  non
          si  applica  nei  casi  in  cui  l'amministrazione pubblica
          interessata utilizzi i lavoratori  per  un  numero  di  ore
          ridotto  e  proporzionato  ad  una  somma corrispondente al
          trattamento di mobilita' spettante  al  lavoratore  ridotta
          del venti per cento.
             5.  I  lavoratori  in  mobilita'  sono  compresi  tra  i
          soggetti di cui all'art. 14, comma  1,  lettera  a),  della
          legge 27 febbraio 1985, n.  49".