Art. 37 
                    (Gestione delle casse edili). 
   1. Il Ministro dei lavori pubblici e  il  Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale  promuovono  la   sottoscrizione   di   un
protocollo  d'intesa   tra   le   parti   sociali   interessate   per
l'adeguamento della gestione delle casse  edili,  anche  al  fine  di
favorire i processi di mobilita' dei lavoratori. Qualora l'intesa non
venga sottoscritta entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  i  diversi  organismi  paritetici  istituiti
attraverso   la   contrattazione   collettiva    devono    intendersi
reciprocamente  riconosciuti  tutti  i  diritti,  i  versamenti,   le
indennita' e le prestazioni che i lavoratori  hanno  maturato  presso
gli enti quali sono stati iscritti.