Art. 38 Applicazione della legge 1. Le disposizioni di qui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, nonche' di quelle che fanno rinvio al regolamento, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), si applicano fino all'approvazione di una nuova disciplina in materia di misure interdittive alla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, le garanzie e le coperture assicurative di cui all'articolo 30 si applicano secondo modalita' disposte dai soggetti appaltanti. 4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44 e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MERLONI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: CONSO
Note all'art. 38: - La legge 1 marzo 1975, n. 44, reca: "Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico artistico e storico nazionale". - Il D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, reca: "Regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei beni culturali ed ambientali". - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237: "Art. 7. - 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano puo' essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessita', con decreto motivato. 2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e succes- sive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto. 3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilita' la predisposizione dei progetti puo' essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonche' quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministro per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite puo' essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto. 4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonche' non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. E' abrogato il comma 1 dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145".