Art. 38 
                      Applicazione della legge 
 
  1. Le disposizioni di qui alla  presente  legge,  ad  eccezione  di
quelle di cui all'articolo 8, nonche' di quelle che fanno  rinvio  al
regolamento, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici,
alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione
stipulati o affidati a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge stessa. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, lettera  b),  si
applicano fino all'approvazione di una nuova disciplina in materia di
misure interdittive alla partecipazione a procedure di affidamento di
lavori pubblici. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, le garanzie
e le coperture assicurative  di  cui  all'articolo  30  si  applicano
secondo modalita' disposte dai soggetti appaltanti. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento  e  per  la
realizzazione di lavori relativi ai beni culturali  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 1  marzo  1975,  n.  44  e  successive
modificazioni, al regolamento approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17  maggio  1978,  n.  509,  e  all'articolo  7  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
   Data a Roma, addi' 11 febbraio 1994 
 
                          SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                         MERLONI, Ministro dei lavori 
                                  pubblici 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 
          Note all'art. 38:
             - La legge 1 marzo 1975, n. 44,  reca:  "Misure  intese
          alla  protezione  del  patrimonio  archeologico artistico e
          storico nazionale".
             - Il D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509,  reca:  "Regolamento
          delle   spese   da   farsi   in   economia  per  i  servizi
          dell'Amministrazione centrale e  periferica  del  Ministero
          dei beni culturali ed ambientali".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 20
          maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 237:
             "Art.  7.  -  1.  Il  Ministro  per  i  beni culturali e
          ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali
          e periferici, coordinate dai  competenti  uffici  centrali,
          sentito  il  Consiglio  nazionale  per  i  beni culturali e
          ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno  che
          precede  quello  di  riferimento,  il  piano annuale per la
          realizzazione degli interventi e delle  spese  ordinarie  e
          straordinarie  da effettuare da parte degli organi centrali
          e periferici. Ai fini della formazione  del  piano  possono
          essere  presentati  progetti ai sensi dell'art. 1, comma 5,
          della legge  10  febbraio  1992,  n.  145.  Il  parere  del
          Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e ambientali
          sostituisce quelli previsti dalla legge 21  dicembre  1961,
          n.   1552,  ed  ogni  altro  prescritto  parere  di  organi
          consultivi dello Stato. Il piano  puo'  essere  aggiornato,
          nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio,
          sentito  il  competente  comitato  di settore del Consiglio
          nazionale per i beni culturali e  ambientali,  in  caso  di
          necessita', con decreto motivato.
             2.  I  fondi  necessari per effettuare le spese previste
          nel  piano,  da  parte  degli  organi  periferici  e  degli
          istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari
          delegati  mediante ordini di accreditamento emessi soltanto
          sulla base del piano e in deroga al limite di cui  all'art.
          56  del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440, e succes-
          sive  modificazioni.  I  predetti  funzionari  assumono,  a
          valere  sui  fondi  messi a loro disposizione, in deroga ai
          limiti previsti dalla  legislazione  vigente,  le  relative
          obbligazioni  giuridiche  che  sono sottoposte al controllo
          successivo in sede di rendiconto.
             3. I progetti per la realizzazione degli interventi  sui
          beni  statali  e  sui beni non statali per i quali lo Stato
          interviene    direttamente,    sono    predisposti,     con
          l'indicazione  dei  tempi  di  esecuzione, dagli organi del
          Ministero per i beni culturali e  ambientali.  In  caso  di
          motivata  impossibilita'  la  predisposizione  dei progetti
          puo' essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti
          universitari o di alta cultura o a professionisti  esterni.
          I   compensi  per  gli  incarichi  affidati  gravano  sugli
          stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti  degli
          interventi  e  i  preventivi delle spese di cui al comma 1,
          nonche' quelli gravanti  sui  fondi  relativi  ad  esercizi
          precedenti  il  1993  sono  approvati dai competenti organi
          periferici del Ministro per i beni culturali  e  ambientali
          fino  ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal
          direttore generale  del  competente  Ufficio  centrale  per
          importi  superiori,  in  deroga ai limiti di spesa previsti
          dalle  vigenti  norme.  Il  predetto  limite  puo'   essere
          modificato  con decreto del Ministro per i beni culturali e
          ambientali. I provvedimenti di approvazione  dei  progetti,
          adottati  dagli  organi periferici e dai direttori generali
          relativamente  agli  interventi  eseguiti  dai   funzionari
          delegati,  sono  sottoposti al solo controllo successivo in
          sede di rendiconto.
             4.  I responsabili degli organi periferici del Ministero
          per i beni culturali e ambientali informano  il  competente
          ufficio  centrale,  facendo  pervenire, entro trenta giorni
          dalla data di formazione, copia degli atti adottati per  la
          realizzazione  degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio
          dei lavori,  nonche'  non  oltre  un  mese  dalla  data  di
          ultimazione  dei  lavori,  una  relazione  tecnica inerente
          l'esecuzione del progetto.  L'omesso  invio  degli  atti  e
          delle  relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta
          dell'interessato,  dal   competente   dirigente   generale,
          costituisce  inosservanza delle direttive generali ai sensi
          dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29.
             5.  Le  procedure previste dal regolamento approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978,  n.
          509,  si  applicano  anche agli interventi e alle spese non
          inserite nel piano di cui al presente articolo. E' abrogato
          il comma 1 dell'art. 5 della legge  10  febbraio  1992,  n.
          145".