ART. 4. (Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici). 1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, e' istituita, con sede in Roma, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorita'". 2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine di garantire la pluralita' delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita' che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalita'. L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita', nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue. 4. L'Autorita': a) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di esecuzione dei lavori pubblici; b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di affidamento dei lavori pubblici; c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario; d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici; e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento; f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento: 1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti; 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b); 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera; 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; g) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c); h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17; i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8. 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorita' si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unita' specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche', per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo' richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b), e della collaborazione di altri organi dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorita', nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 7. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entita' delle sanzioni e' proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. 8. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato. 9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarita', l'Autorita' trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorita' accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti. 10. Alle dipendenze dell'Autorita' sono costituiti ed operano: a) la Segreteria tecnica; b) il Servizio ispettivo; c) l'Osservatorio dei lavori pubblici. 11. Il Servizio ispettivo e' articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali. 12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorita'; informa altresi' gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilita' riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese. 13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorita', puo' avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione. 14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. 15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili. 16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti: a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione; c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, nonche' l'elenco dei lavori pubblici affidati; d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonche' con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; f) adempie agli oneri di pubblicita' e di conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate. 17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 80.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri. 18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 14, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ("Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa") e' il seguente: "Art. 14 - 1. Per l'espletamento delle procedure rela- tive ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunita' montane, fermi restando i compiti e le responsabilita' stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unita' specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile".