ART. 4. 
          (Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici). 
   1.  Al  fine  di  garantire  l'osservanza  dei  principi  di   cui
all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche  di
interesse regionale, e' istituita, con sede in Roma, l'Autorita'  per
la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorita'". 
   2. L'Autorita' opera in piena  autonomia  e  con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione  ed  e'  organo  collegiale  costituito  da
cinque membri  nominati  con  determinazione  adottata  d'intesa  dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I
membri dell'Autorita', al  fine  di  garantire  la  pluralita'  delle
esperienze e delle  conoscenze,  sono  scelti  tra  personalita'  che
operano in settori tecnici, economici e  giuridici  con  riconosciuta
professionalita'. L'Autorita' sceglie  il  presidente  tra  i  propri
componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 
   3. I membri dell'Autorita' durano in  carica  cinque  anni  e  non
possono essere confermati. Essi non possono  esercitare,  a  pena  di
decadenza,  alcuna  attivita'  professionale  o  di  consulenza,  non
possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati
ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura  o  rivestire
cariche  pubbliche  elettive  o  cariche  nei  partiti  politici.   I
dipendenti pubblici sono  collocati  fuori  ruolo  o,  se  professori
universitari, in aspettativa per l'intera  durata  del  mandato.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
e'  determinato  il  trattamento  economico   spettante   ai   membri
dell'Autorita', nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue. 
   4. L'Autorita': 
      a) vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di esecuzione
dei lavori pubblici; 
      b)  vigila  sull'osservanza  della  disciplina  legislativa   e
regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie,
la regolarita' delle procedure di affidamento dei lavori pubblici; 
      c) accerta che dall'esecuzione  dei  lavori  non  sia  derivato
pregiudizio per il pubblico erario; 
      d)  segnala  al  Governo  e   al   Parlamento,   con   apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di  inosservanza  o  di
applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici; 
      e) formula al Ministro dei  lavori  pubblici  proposte  per  la
revisione del regolamento; 
      f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale  nella  quale  si  evidenziano  disfunzioni  riscontrate  nel
settore degli appalti e delle  concessioni  di  lavori  pubblici  con
particolare riferimento: 
         1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 
         2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti; 
         3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma
16, lettera b); 
         4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori  o  a
varianti in corso d'opera; 
         5) al mancato  o  tardivo  adempimento  degli  obblighi  nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori; 
         6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 
      g)  sovrintende  all'attivita'  dell'Osservatorio  dei   lavori
pubblici di cui al comma 10, lettera c); 
      h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17; 
      i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8. 
   5. Per l'espletamento dei propri compiti,  l'Autorita'  si  avvale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c),
delle unita' specializzate di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  nonche',  per  le  questioni  di
ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici. 
   6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo' richiedere
alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori  o
realizzatori, nonche' ad ogni altra  pubblica  amministrazione  e  ad
ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti,  informazioni  e  chiarimenti  relativamente   ai   lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al  conferimento  di  incarichi  di
progettazione, agli affidamenti dei lavori;  anche  su  richiesta  di
chiunque ne abbia interesse, puo' disporre ispezioni, avvalendosi del
Servizio  ispettivo  di  cui  al  comma  10,  lettera  b),  e   della
collaborazione di altri organi dello Stato; puo' disporre perizie  ed
analisi economiche e statistiche nonche' la consultazione di  esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante  ai  fini  dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i  dati  riguardanti  le  imprese
oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita'  sono  tutelati,  sino
alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal  segreto  di  ufficio
anche nei riguardi  delle  pubbliche  amministrazioni.  I  funzionari
dell'Autorita', nell'esercizio delle  loro  funzioni,  sono  pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
   7. Con  provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai  quali  e'
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6  sono  sottoposti
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino  a  lire
50 milioni se rifiutano od omettono, senza  giustificato  motivo,  di
fornire le  informazioni  o  di  esibire  i  documenti,  ovvero  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino  a  lire  100
milioni  se  forniscono  informazioni  od  esibiscono  documenti  non
veritieri. L'entita'  delle  sanzioni  e'  proporzionata  all'importo
contrattuale dei lavori cui  le  informazioni  si  riferiscono.  Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. 
   8. Qualora i  soggetti  ai  quali  e'  richiesto  di  fornire  gli
elementi  di   cui   al   comma   6   appartengano   alle   pubbliche
amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari  previste
dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato. 
   9.  Qualora  accerti  l'esistenza  di  irregolarita',  l'Autorita'
trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se
le irregolarita' hanno rilevanza penale, agli organi  giurisdizionali
competenti. Qualora l'Autorita' accerti che dalla  realizzazione  dei
lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e
i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura
generale della Corte dei conti. 
  10. Alle dipendenze dell'Autorita' sono costituiti ed operano: 
        a) la Segreteria tecnica; 
        b) il Servizio ispettivo; 
        c) l'Osservatorio dei lavori pubblici. 
  11. Il Servizio ispettivo e' articolato in un nucleo centrale ed in
nuclei regionali. 
  12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini  ispettive
nelle materie di  competenza  dell'Autorita';  informa  altresi'  gli
organi  amministrativi  competenti  sulle  eventuali  responsabilita'
riscontrate a carico di amministratori, di  pubblici  dipendenti,  di
liberi professionisti o di imprese. 
  13. Il Ministero dei lavori  pubblici,  d'intesa  con  l'Autorita',
puo' avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di
controllo spettanti all'amministrazione. 
  14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in una sezione
centrale e in sezioni regionali aventi sede presso  i  provveditorati
regionali alle opere pubbliche. 
  15. L'Osservatorio dei lavori  pubblici  opera  mediante  procedure
informatiche, sulla base di apposite  convenzioni,  anche  attraverso
collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello
Stato,  dei  Ministeri  interessati,   dell'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
(INPS),  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL),  delle  regioni,  dell'Unione  province
d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni  italiani  (ANCI),
delle camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  e
delle casse edili. 
  16. La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  dei  lavori  pubblici
svolge i seguenti compiti: 
      a)  provvede  alla  raccolta  ed  alla  elaborazione  dei  dati
informativi concernenti i lavori  pubblici  su  tutto  il  territorio
nazionale e, in particolare, di quelli  concernenti  i  bandi  e  gli
avvisi di gara, le  aggiudicazioni  e  gli  affidamenti,  le  imprese
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e  le  relative  norme  di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli  preventivati,
i tempi di esecuzione e le modalita' di attuazione degli  interventi,
i ritardi e le disfunzioni; 
      b) determina  annualmente  costi  standardizzati  per  tipo  di
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto
di una specifica pubblicazione; 
      c) pubblica semestralmente i  programmi  triennali  dei  lavori
pubblici  predisposti  dalle   amministrazioni   aggiudicatrici,   le
relazioni di cui all'articolo  14,  comma  8,  nonche'  l'elenco  dei
lavori pubblici affidati; 
      d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con
le amministrazioni aggiudicatrici, gli  altri  enti  aggiudicatori  o
realizzatori,  nonche'  con  le  regioni,  al   fine   di   acquisire
informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; 
      e)  garantisce   l'accesso   generalizzato,   anche   per   via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
      f) adempie  agli  oneri  di  pubblicita'  e  di  conoscibilita'
richiesti dall'Autorita'; 
      g)  favorisce  la  formazione  di  archivi   di   settore,   in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione  di  tipologie
unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate. 
  17.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici   e   gli   altri   enti
aggiudicatori   o   realizzatori    sono    tenuti    a    comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di  importo
superiore a 80.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del  verbale
di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti
la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali  di
gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'aggiudicatario o dell'affidatario e  del  progettista  e,  entro
trenta giorni  dalla  data  del  loro  compimento  ed  effettuazione,
l'inizio, gli  stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei  lavori,
l'effettuazione  del  collaudo,  l'importo  finale  del  lavoro.   Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo,  di  fornire  i  dati
richiesti  e'  sottoposto,  con  provvedimento  dell'Autorita',  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma  fino  a  lire  50
milioni. La sanzione e' elevata fino  a  lire  100  milioni  se  sono
forniti dati non veritieri. 
  18. I dati di cui al comma 17,  relativi  ai  lavori  di  interesse
regionale, provinciale  e  comunale,  sono  comunicati  alle  sezioni
regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici  che  li  trasmettono
alla sezione centrale. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  14, comma 1, del D.L. 13 maggio
          1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge  12
          luglio  1991,  n.  203  ("Provvedimenti  urgenti in tema di
          lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
          andamento dell'attivita' amministrativa") e' il seguente:
             "Art. 14 - 1. Per l'espletamento delle  procedure  rela-
          tive  ad  appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e
          pubblici servizi,  le  province,  i  comuni,  i  rispettivi
          consorzi, le unioni di comuni e le comunita' montane, fermi
          restando  i  compiti  e  le  responsabilita'  stabiliti  in
          materia  dalla  legge  8  giugno  1990,  n.  142,   possono
          avvalersi di un'apposita unita' specializzata istituita dal
          presidente  della  giunta  regionale presso ciascun ufficio
          del genio civile".