ART. 6. 
(Modifica della  organizzazione  e  delle  competenze  del  Consiglio
                   superiore dei lavori pubblici). 
   1. E' garantita la piena autonomia  funzionale  ed  organizzativa,
nonche' l'indipendenza di giudizio e  di  valutazione  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo
dello Stato. 
   2.  L'articolo  8  della  legge  18  ottobre  1942,  n.  1460,  e'
sostituito dal seguente: 
   "Art. 8. - 1. Il Presidente del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e' nominato dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  fra  personalita'  di
riconosciuta competenza in materia  di  lavori  pubblici,  interne  o
esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente  di
sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici". 
   3.  Nell'esercizio  del  potere   di   organizzazione   ai   sensi
dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20  aprile  1952,  n.  524,
sono altresi' garantiti: 
    a)    l'assolvimento    dell'attivita'    consultiva    richiesta
dall'autorita; 
    b) l'assolvimento dell'attivita' di consulenza tecnica; 
    c) la possibilita' di far fronte  alle  richieste  di  consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni. 
   4. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad  attribuire
al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su  materie  identiche  o
affini a quelle gia' di competenza  del  Consiglio  medesimo,  poteri
consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata  in
vigore della presente legge, siano stati  affidati  ad  altri  organi
istituiti  presso  altre  amministrazioni  dello  Stato,   anche   ad
ordinamento  autonomo.  Con  il  medesimo  decreto  si  provvede   ad
integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato
nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici.  Sono  fatte
salve le competenze del Consiglio nazionale per i  beni  culturali  e
ambientali. 
   5. Il Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  esprime  parere
obbligatorio su tutti  i  progetti  di  opere  pubbliche  di  importo
superiore a 100 milioni  si  ECU,  nonche',  a  prescindere  da  tale
importo, su tutti i progetti per i  quali  il  parere  sia  richiesto
dall'Autorita'. 
 
          Note all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 8 della legge 18 ottobre  1942,  n.
          1460  (Organi  consultivi in materia di opere pubbliche) e'
          il seguente:
             "Art. 8. - Il Presidente del  Consiglio  superiore  e  i
          presidenti  di  sezione sono nominati con decreto reale, su
          proposta del Ministro per i  lavori  pubblici,  sentito  il
          Consiglio dei Ministri".
             -  Il  testo  dell'art.  1,  terzo comma, della legge 20
          aprile 1952, n. 524  (Modificazioni  a  disposizioni  della
          legge  18  ottobre  1942, n.   1460, sulla costituzione del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici e  della  legge  17
          agosto   1942,  n.  1150,  sui  piani  regolatori),  e'  il
          seguente:
             "Art. 1.
             Commi 1›-2›. (Omissis).
             La ripartizione delle attribuzioni e dei  componenti  il
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  fra  le  varie
          sezioni e' stabilita all'inizio di ogni biennio con decreto
          del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Ministro
          per i lavori pubblici".