ART. 7. (Misure per l'adeguamento della funzionalita' della pubblica amministrazione). 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi. 2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresi' l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti ed alla Autorita'. 3. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. 4. Per L'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, puo' essere convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. 5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonche' al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronunce e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, possono essere acquisite nell'ambito della conferenza di servizi. 6. Il regolamento prevede altresi' le forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonche' degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. 7. La conferenza di servizi puo' richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti. 8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dell'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
Note all'art. 7: - Il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi- nale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse". "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, in- dice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione". - Il testo dell'art. 14 della sopra citata legge n. 241 del 1990, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' il seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo', essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini". - Il testo dell'art. 81, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e' il seguente: "Art. 81 (Competenze dello Stato). Comma 1. (Omissis). Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata".