ART. 7. 
(Misure  per  l'adeguamento  della   funzionalita'   della   pubblica
                          amministrazione). 
   1.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici   e   gli   altri   enti
aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  nominano,  nell'ambito  della  propria
struttura tecnica e amministrativa, tra figure professionali indicate
dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per  le  fasi
della    programmazione    dei    lavori,    della     progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi. 
   2. Il responsabile del procedimento,  in  particolare,  motiva  la
scelta del metodo di affidamento dei  lavori,  assicura  il  rispetto
delle disposizioni normative in materia di  contenuto  dei  bandi  di
gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno  di
spesa relativa ai  lavori;  verifica  altresi'  l'effettivo  possesso
delle aree interessate dai lavori in  modo  che  l'appaltatore  o  il
concessionario possa  iniziare  i  lavori  stessi  al  momento  della
consegna. Il responsabile del procedimento, ove  accerti  l'esistenza
di danni per  l'erario,  invia  gli  atti  relativi  alla  competente
procura regionale della Corte dei conti ed alla Autorita'. 
   3.  Il  regolamento   disciplina   le   ulteriori   funzioni   del
responsabile del procedimento, coordinando con  esse  i  compiti  del
direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla  data  di  entrata  in
vigore del predetto regolamento,  le  responsabilita'  dell'ingegnere
capo e  del  direttore  dei  lavori  come  definite  dalla  normativa
vigente. 
   4. Per L'acquisizione di  intese,  pareri,  autorizzazioni,  nulla
osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori
pubblici, puo' essere convocata una conferenza di  servizi  ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni  interessate
del progetto di cui al comma 5 del presente articolo,  almeno  trenta
giorni prima della data di convocazione della conferenza. 
   5. La conferenza di servizi si esprime  sul  progetto  definitivo,
successivamente  alla   pronuncia   da   parte   dell'amministrazione
competente in  ordine  alla  valutazione  d'impatto  ambientale,  ove
richiesta  dalla  normativa  vigente,  nonche'   al   perfezionamento
dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 81 del decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di  opere
di rilievo nazionale o  di  iniziativa  di  amministrazioni  statali,
ricomprese nella programmazione di  settore  e  per  le  quali  siano
immediatamente utilizzabili i  relativi  finanziamenti,  le  predette
pronunce e intese, qualora non perfezionatesi entro  sessanta  giorni
dalla richiesta da  parte  dell'amministrazione  statale  competente,
possono essere acquisite nell'ambito della conferenza di servizi. 
   6. Il regolamento prevede altresi' le  forme  di  pubblicita'  dei
lavori della conferenza di  servizi  di  cui  al  presente  articolo,
nonche' degli atti da cui  risultino  le  determinazioni  assunte  da
ciascuna amministrazione interessata. 
   7. La  conferenza  di  servizi  puo'  richiedere,  se  necessario,
chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti. 
   8. Le amministrazioni interessate si  esprimono  nella  conferenza
nel rispetto delle norme ordinamentali sulla  formazione  della  loro
volonta' e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per  delega
ricevuta  dell'organo  istituzionalmente   competente,   dei   poteri
spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in  relazione
all'oggetto del procedimento. 
 
          Note all'art. 7:
             -  Il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
          1990, n.   241 (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi) e' il seguente:
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile della istruttoria e di ogni altro  adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale.
             2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
             "Art.   5.   -   1.  Il  dirigente  di  ciascuna  unita'
          organizzativa provvede  ad  assegnare  a  se'  o  ad  altro
          dipendente    addetto    all'unita'    la   responsabilita'
          dell'istruttoria e di ogni altro  adempimento  inerente  il
          singolo  procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione
          del provvedimento finale.
             2. Fino a quando non sia  effettuata  l'assegnazione  di
          cui  al  comma  1,  e' considerato responsabile del singolo
          procedimento   il   funzionario   preposto   alla    unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo
          4.
             3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del
          responsabile  del  procedimento sono comunicati ai soggetti
          di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque  vi  abbia
          interesse".
             "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
               a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti   che  siano  rilevanti  per  l'emanazione  del
          provvedimento;
               b)  accerta  di  ufficio  i   fatti,   disponendo   il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura   per    l'adeguato    e    sollecito    svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee o incomplete e puo' esperire  accertamenti  tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
               c)  propone l'indizione o, avendone la competenza, in-
          dice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
               d)  cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
               e)   adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,  il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente per l'adozione".
             -  Il testo dell'art. 14 della sopra citata legge n. 241
          del 1990,  come  modificato  dall'art.  2  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537, e' il seguente:
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
             2.  La  conferenza  stessa  puo',  essere  indetta anche
          quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
          concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di  altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
             2-bis.   Qualora   nella   conferenza    sia    prevista
          l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta,
          le  relative  determinazioni  possono  essere  assunte  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri. Tali  determinazioni  hanno  il
          medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
          in sede di conferenza di servizi.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente  convocata,  non abbia partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti   privi   della   competenza  ad  esprimerne
          definitivamente la volonta', salvo che essa  non  comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data   di    ricevimento    della    comunicazione    delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente
          previste.
             4. Le disposizioni di cui al comma 3  non  si  applicano
          alle   amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
             - Il testo dell'art. 81, comma 2›, del D.P.R. 24  luglio
          1977,  n.    616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1
          della legge 22 luglio 1975, n. 382), e' il seguente:
             "Art. 81 (Competenze dello Stato).
             Comma 1›. (Omissis).
             Per le opere da eseguirsi da amministrazioni  statali  o
          comunque   insistenti   su   aree   del   demanio   statale
          l'accertamento della conformita'  alle  prescrizioni  delle
          norme  e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le
          opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato,
          d'intesa con la regione interessata".