ART. 8. 
                          (Qualificazione). 
   1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in
materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la
loro attivita' ai principi della qualita', della  professionalita'  e
della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i  sistemi  di
qualita' aziendali sono sottoposti a certificazione  obbligatoria  ai
sensi del comma 2 del presente articolo. 
   2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del  Ministro  dei
lavori pubblici, di concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, previo parere delle competenti Commissioni  parlamentari,
e' istituto, tenendo conto della normativa  vigente  in  materia,  un
sistema di qualificazione per chi esegue, in qualita' di appaltatore,
concessionario o subappaltatore, lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 ECU con  riferimento  alle  tipologie  ed  all'importo  dei
lavori. 
   3.  Il  sistema  di  qualificazione,   articolato   in   enti   di
accreditamento pubblici e in organismi di certificazione  pubblici  o
di diritto privato,  accerta  ed  attesta  l'esistenza  nei  soggetti
qualificati di: 
    a) sistemi di qualita' conformi alle norme  europee  delle  serie
UNI EN 29000 e UNI EN 29004 certificati da organismi  accreditati  ai
sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e, in particolare,
della serie UNI EN 45012; 
    b)   ulteriori   requisiti   tecnico-organizzativi,    economico-
finanziari e  morali,  articolati  secondo  importi  e  tipologie  di
lavori. In particolare,  la  capacita'  tecnico-organizzativa  dovra'
essere  accertata  sulla  base  dei  titoli   di   studio   e   della
professionalita'  dell'imprenditore  e  dei  dirigenti  dell'impresa,
sulla base delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi anni con la
indicazione dei relativi  importi,  della  tipologia  e  della  buona
esecuzione, sulla base della disponibilita' a titolo di proprieta'  o
di locazione finanziaria, delle attrezzature  e  dei  mezzi  d'opera,
dell'organico  medio  annuo  dettagliato  per   dirigenti,   tecnici,
impiegati e operai,  integrato  dalla  certificazione  relativa  alle
coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento
agli ultimi anni, nonche' sulla base di ogni altro elemento utile. La
capacita' economico-finanziaria dovra' essere attestata con i bilanci
o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre  esercizi,
corredati di ogni altro elemento utile. 
  4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare: 
     a) le modalita' di accertamento dei sistemi di qualita'  di  cui
al comma 3, lettera a) nel rispetto della normativa vigente; 
     b) le modalita' di accertamento degli ulteriori requisiti di cui
al comma 3, lettera b). 
   5. Per l'espletamento dei compiti  derivanti  dall'attuazione  del
regolamento di cui alla comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno
il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari
stanziamenti di bilancio. 
   6. Il regolamento di  cui  al  comma  2  disciplina  le  modalita'
dell'esercizio,  da  parte  dell'Ispettorato  generale   per   l'Albo
nazionale dei costruttori e per i contratti di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze
gia' attribuite al predetto ufficio e  non  soppresse  ai  sensi  del
presente articolo. 
   7. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  il
concorrente e' escluso dalle  procedure  di  affidamento  dei  lavori
pubblici qualora: 
     a) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con  incarico
di direttore tecnico abbiano in  corso  un  procedimento  ovvero  sia
stato  a  loro  carico  emanato  un  provvedimento   definitivo   per
l'applicazione delle misure di  prevenzione  di  cui  all'articolo  3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni; 
     b) si trovi nelle condizioni di  cui  agli  articoli  20,  primo
comma, n. 2), e 21, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni; 
     c) i  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  abbiano  reso  false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per
concorrere all'appalto o alla concessione; 
     d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attivita' o in qualsiasi  altra  situazione  equivalente  secondo  la
legislazione italiana o la legislazione  straniera,  se  trattasi  di
soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette  pro-
cedure; 
     e) sia recidivo nelle violazioni agli  obblighi  concernenti  le
dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in  materia  di  contributi
sociali, imposte e  tasse  secondo  la  legislazione  italiana  o  la
legislazione dello Stato di residenza, ovvero  abbia  commesso  anche
un'unica violazione di maggiore gravita'. Costituisce  violazione  di
maggiore gravita' l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati,
il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20
per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata  corresponsione
di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute,
nonche' il mancato rispetto delle norme di cui alla  legge  2  aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni; 
     f) nell'esercizio della propria attivita'  professionale,  abbia
commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova. 
   8. A decorrere dal 1  gennaio  1997,  i  lavori  pubblici  possono
essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai  sensi  dei
commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7
del presente articolo. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  e'  vietata,  per  l'affidamento  di  lavori
pubblici,  l'utilizzazione  degli  albi   speciali   o   di   fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2. 
   9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1996, l'esistenza dei  requisiti
di cui  alla  lettera  b)  del  comma  3  e'  accertata  in  base  al
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori  per  le
imprese nazionali o, per  le  imprese  dei  Paesi  appartenenti  alla
Comunita' europea, in base alla certificazione, prodotta  secondo  le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del  possesso  dei  requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare. 
  10. A decorrere dal  1  gennaio  1997,  e'  abrogata  la  legge  10
febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. 
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1996, ai fini  della
partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione  dei
lavori pubblici di cui alla  presente  legge,  l'iscrizione  all'Albo
nazionale dei costruttori avviene ai sensi della  legge  10  febbraio
1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge
15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei  requisiti  di  iscrizione
come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9. 
 
          Note all'art. 8:
             - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400
          del 1988, si veda in nota all'art. 3.
             - La norma europea della serie UNI  EN  29000,  adottata
          dal  CEN  il 10 dicembre 1987, reca: "Regole riguardanti la
          conduzione aziendale per la qualita' e  l'assicurazione  (o
          garanzia)   della  qualita'.     Criteri  di  scelta  e  di
          utilizzazione"; la norma europea della serie UNI EN  29004,
          adottata  dal  CEN  il  10  dicembre  1987,  reca: "Criteri
          riguardanti la conduzione aziendale per  la  qualita'  e  i
          sistemi  qualita'  aziendali".  Le norme della serie UNI EN
          45000 costituiscono la base comune sulla quale  si  attuano
          le  procedure per riconoscere i risultati delle prove e dei
          certificati rilasciati. In particolare,  la  norma  europea
          della  serie  UNI  EN 45012, adottata dal CEN/CENELEC il 23
          giugno 1989, reca: "Criteri generali per gli  organismi  di
          certificazione dei sistemi qualita'".
             -  Il  testo  dell'art.  6,  sesto comma, della legge 10
          febbraio 1962, n. 57 (Istituzione dell'Albo  nazionale  dei
          costruttori) e' il seguente:
             "Art. 6 (Comitato centrale per l'Albo).
             Commi 1›-5 (Omissis).
             Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri
          servizi   esecutivi  inerenti  all'Albo  sono  disimpegnati
          dall'Ispettorato  generale  per  i   contratti   e   l'Albo
          nazionale  degli  appaltatori,  gia'  esistente  presso  il
          Ministero dei lavori pubblici che assume  la  denominazione
          di   ispettorato   generale   per   l'Albo   nazionale  dei
          costruttori e per i contratti".
             - Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,  n.
          1423  (Misure  di  prevenzione  nei confronti delle persone
          pericolose per la sicurezza e per la  pubblica  moralita'),
          come  modificato  dalla  legge 3 agosto 1988, n. 327, e' il
          seguente:
             "Art. 3. - Alle persone indicate  nell'art.  1  che  non
          abbiano  cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
          all'articolo 4, quando siano pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica,  puo'  essere applicata, nei modi stabiliti negli
          articoli  seguenti,  la   misura   di   prevenzione   della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
             Alla  sorveglianza  speciale puo' essere aggiunto ove le
          circostanze del caso lo richiedano il divieto di  soggiorno
          in uno o piu' comuni o in una o piu' province.
             Nei  casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
          ritenute idonee alla tutela della sicurezza  pubblica  puo'
          essere   imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale".
             - Il testo degli articoli 20, primo comma, n. 2  (numero
          cosi' modificato dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982
          n. 646) e 21, primo comma, n. 2, della legge n. 57 del 1962
          sopracitata, e' il seguente:
             "Art. 20 (Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione). -
          L'efficacia  dell'iscrizione  nell'Albo puo' essere sospesa
          dal Comitato centrale, quando a carico del  costruttore  si
          verifichi uno dei seguenti casi:
              1) (omissis);
              2)  siano in corso procedimenti penali relativi ai casi
          contemplati nel successivo art. 21, n.  2)  o  procedimenti
          per  l'applicazione  di  una delle misure di prevenzione di
          cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;".
             "Art. 21 (Cancellazione dall'albo).  -  Sono  cancellati
          dall'Albo   con  provvedimento  del  Comitato  centrale,  i
          costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
              1) (omissis);
              2) condanna per delitto che per la sua natura o per  la
          sua gravita' faccia venir meno i requisiti di natura morale
          richiesti per l'iscrizione all'Albo;".
             -  La  legge  2  aprile  1968, n. 482, reca: "Disciplina
          generale delle assunzioni obbligatorie presso le  pubbliche
          amministrazioni e le aziende private".
             -  Per la legge n. 55 del 1990, si veda in nota all'art.
          3.
             - La legge 15 novembre 1986, n.  768,  reca:  "Ulteriori
          norme   per   l'aggiornamento   dell'albo   nazionale   dei
          costruttori".