ART. 9. 
           (Norme in materia di partecipazione alle gare). 
   1. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  8,  fino  al  31
dicembre 1996 la partecipazione alle  procedure  di  affidamento  dei
lavori pubblici e' altresi' regolata dalle norme di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 
55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del  presente
articolo. 
   2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per  quanto  attiene  alla
determinazione dei parametri e  dei  coefficenti,  differenziati  per
importo dei lavori,  relativi  ai  requisiti  economico-finanziari  e
tecnico-organizzativi che i  concorrenti  debbono  possedere  per  la
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici. 
   3. Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  con  proprio  decreto  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei
costruttori,  articola  l'attuale  sistema  di  categorie  in   opere
specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma
2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un piu'
stretto riferimento tra  iscrizione  ad  una  categoria  e  specifica
capacita'  tecnico-operativa,  da  individuarsi  sulla   base   della
idoneita'  tecnica,  dell'attrezzatura  tecnica,   della   manodopera
impiegata e della capacita' finanziaria ed imprenditoriale. 
   4. Con il decreto di cui al comma 3,  e'  istituita  una  apposita
categoria  per  le  attivita'di  scavo   archeologico,   restauro   e
manutenzione dei beni sottoposti a tutela  ai  sensi  della  legge  1
giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 9:
             - Per la legge n. 57 del 1962 si veda in  nota  all'art.
          8.
             -  Per  il  D.P.C.M.  n.  55  del  1991  si veda in nota
          all'art. 3.
             - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 55  del
          1990, citata in nota all'art. 3, e' il seguente:
             " Art. 17.
             1. (Omissis).
             2.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri su proposta  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  per il coordinamento
          delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per
          garantire  omogeneita'  di  comportamenti  delle   stazioni
          committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
          gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della
          presente  legge,  disposizioni  per  la  qualificazione dei
          soggetti partecipanti  alle  gare.  Dette  disposizioni  si
          applicano  a  tutte  le  procedure  delle amministrazioni e
          degli enti pubblici relative agli appalti  di  opere  e  di
          lavori  pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e
          di gestione".
             -  Per  la  legge  n.  1089  del  1939,  si veda in nota
          all'art. 3.