(Atto - art. A)
                   ATTO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO 
       SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
             PER CONFERIRE AL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI 
     IL POTERE D'ISTITUIRE UN FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI 
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, 
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA  DEL
NORD, 
DETERMINATI a rendere disponibili i  necessari  strumenti  finanziari
per il consolidamento del mercato interno e la coesione  economica  e
sociale. 
CONSIDERANDO che il Consiglio europeo  di  Edimburgo  ha  chiesto  di
prendere in esame urgentemente l'istituzione di un Fondo europeo  per
gli investimenti, allo scopo di promuovere la  ripresa  economica  in
Europa, 
RIBADENDO i vantaggi di una stretta cooperazione tra la Comunita', la
Banca europea per gli investimenti ed altri istituti finanziari degli
Stati membri interessati al conseguimento degli obiettivi del Fondo. 
HANNO DECISO di modificare lo Statuto della Banca  per  conferire  al
Consiglio dei Governatori il potere d'istituire il  Fondo  ed  a  tal
fine hanno designato come plenipotenziari: 
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, 
Philippe DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente, 
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, 
Gunnar RIBERHOLDT, 
Ambasciatore. 
Rappresentante Permanente, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
Jochen GRUNHAGE, 
Rappresentante Permanente aggiunto, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, 
Leonidas EVANGELIDIS, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente, 
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, 
Camilo BARCIA GARCIA-VILLAMIL, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, 
Francois SCHEER, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente, 
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, 
Padraic MAC KERNAN, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 
Federico DI ROBERTO, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente, 
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, 
Jean-Jacques KASEL, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente, 
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, 
B.R. BOT, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
Jose' Cesar PAULOURO DAS NEVES, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente, 
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA  DEL
NORD, 
Sir John KERR, 
Ambasciatore, 
Rappresentante Permanente, 
I QUALI, dopo aver scambiato i loro  pieni  poteri,  riconosciuti  in
buona e debita forma, 
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: 
                             ARTICOLO A 
Il protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli  investimenti
allegato al trattato che istituisce la Comunita' economica europea e'
integrato dall'articolo seguente: 
"Articolo 30 
1. Il Consiglio  dei  Governatori  puo'  decidere  all'unanimita'  di
istituire  un  Fondo  europeo  per  gli   investimenti,   dotato   di
personalita' giuridica e autonomia finanziaria, di cui  la  Banca  e'
membro fondatore. 
2. Il Consiglio dei Governatori stabilisce con decisione  unanime  lo
Statuto del Fondo. Lo Statuto  definisce  in  particolare  obiettivi,
struttura,  assetto   patrimoniale,   assetto   societario,   risorse
finanziarie,  mezzi  d'intervento  e  modalita'  di  revisione  della
contabilita' nonche' la relazione tra gli organi della Banca e quelli
del Fondo. 
3. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, la Banca ha la facolta' di
partecipare alla gestione del Fondo  e  di  contribuire  al  capitale
sottoscritto  fino  all'importo   determinato   dal   Consiglio   dei
Governatori mediante delibera unanime. 
4. La Comunita' economica europea ha la facolta' di diventare  membro
del Fondo e contribuire al capitale sottoscritto. Istituti finanziari
interessati al conseguimento degli obiettivi del Fondo possono essere
invitati a diventare membri. 
5. Il protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee
si applica al Fondo,  ai  membri  dei  relativi  organi,  per  quanto
attiene all'esecuzione dei loro compiti, nonche' al personale. 
Il Fondo e'  inoltre  esente  da  qualsiasi  forma  di  tassazione  o
imposizione di  natura  analoga  in  occasione  di  ogni  aumento  di
capitale, ivi comprese le varie formalita' cui cio'  puo'  dar  luogo
nello Stato in cui esso ha sede. Analogamente lo  scioglimento  o  la
liquidazione del  Fondo  non  danno  luogo  a  forme  di  imposizione
qualsivoglia. Infine, le  attivita'  del  Fondo  e  dei  suoi  organi
effettuate in conformita' dello Statuto non sono soggette all'imposta
sulla cifra d'affari. 
Tuttavia i dividenti, i redditi del capitale e altre forme di entrate
provenienti dal Fondo e dovute ai membri, che non siano la  Comunita'
economica europea e la Banca, restano assoggettati alle  disposizioni
della legislazione fiscale applicabile. 
6. La Corte di giustizia e' competente a  dirimere,  entro  i  limiti
stabiliti qui di seguito, le  vertenze  relative  a  misure  adottate
dagli organi del Fondo. I ricorsi avverso tali misure possono  essere
intentati da un membro del Fondo in quanto tale o da uno Stato membro 
alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato."