(Atto - art. B)
                             ARTICOLO B 
1. Il presente atto viene  ratificato  dalle  Alte  parti  contraenti
conformemente  alle  rispettive  prescrizioni   costituzionali.   Gli
strumenti di ratifica vengono  depositati  presso  il  governo  della
Repubblica italiana. 
2. Il presente  atto  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del  mese
successivo  al  deposito  dello  strumento  di  ratifica   da   parte
dell'ultimo Stato firmatario che ha ottemperato a tale formalita'.