(Accordo - art. 17)
Articolo 17 
   Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 10  anni.
Esso si intendera' tacitamente rinnovato  per  ulteriori  periodi  di
cinque anni,  salvo  denuncia  notificata  da  una  delle  due  Parti
all'altra al piu' tardi tre mesi prima della data di scadenza. 
   Fatto a Varsavia il 10 maggio 1989  in  duplice  originale,  nelle
lingue italiana e polacca, i due testi facenti ugualmente fede. 
    

      Per il  Governo  della            Per  il  Governo  della
       Repubblica  Italiana         Repubblica Popolare di Polonia
    

              Parte di provvedimento in formato grafico