(Accordo - art. 3)
Articolo 3 
   La Parte italiana si impegna sin d'ora ad autorizzare, a richiesta
polacca, la distribuzione dei programmi della prima  rete  televisiva
della RAI nella zona di Varsavia e su tutto  il  territorio  polacco,
attraverso  impianti   trasmittenti   o   reti   via   cavo   gestiti
dall'Amministrazione statale polacca o da enti operanti in regime  di
concessione governativa.