Articolo 3 La Parte italiana si impegna sin d'ora ad autorizzare, a richiesta polacca, la distribuzione dei programmi della prima rete televisiva della RAI nella zona di Varsavia e su tutto il territorio polacco, attraverso impianti trasmittenti o reti via cavo gestiti dall'Amministrazione statale polacca o da enti operanti in regime di concessione governativa.