IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, recante costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento; Visto il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 152, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, e' posto in liquidazione e cessa la sua attivita', salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione e di riordino di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti. 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione e riordino di cui all'articolo 2, sono nominati uno o piu' liquidatori per l'ENCC e per le societa' controllate. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, puo' disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o piu' societa' controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.