Art. 2. 
  1. Il liquidatore sulla  base  dei  compiti  attribuitigli,  redige
entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC e di riordino
delle attivita' pubbliche che deve essere  approvato,  entro  novanta
giorni, con decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse  agricole,
alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica. 
  2. Il piano di liquidazione e di riordino  dovra',  compatibilmente
con  l'assetto   complessivo   delle   funzioni   pubbliche   svolte,
privilegiare soluzioni che prevedano, a  garanzia  del  perseguimento
dell'interesse pubblico, secondo i necessari criteri di efficienza: 
    a) il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, organismi
dello Stato o enti pubblici e regioni, con priorita' da accordare  ai
soggetti gia' operanti nei comparti interessati,  delle  strutture  e
del personale dell'ENCC e delle societa' controllate che operano: 
    1) nel settore della ricerca del legno e della forestazione; 
    2) nel settore della ricerca e sperimentazione della  carta,  con
particolare   riguardo   ai   problemi   dell'inquinamento   connesso
all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio  della  carta
da macero; 
    3) nel settore degli studi e delle ricerche  economiche  connesse
con i settori del legno e della carta; 
    4)  nel  settore   della   sperimentazione   del   legno,   della
forestazione, del  recupero  ambientale,  dell'arredo  urbano  e  dei
centri di produzione vivaistica; 
    5) nel settore delle prove di laboratorio, della certificazione e
formazione  professionale  nei  comparti  dell'arboricoltura,   della
forestazione e del legno; 
    6) nel settore del miglioramento  dei  boschi,  della  produzione
forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale  e
internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi; 
    7) nel settore dell'assistenza tecnica,  della  certificazione  e
della  formazione  professionale  nei  comparti  della  carta,  della
grafica e della cartotecnica; 
    b) la determinazione della quota parte del patrimonio dell'ENCC e
delle societa' controllate che non dovra' essere trasferita ai  sensi
della lettera a), al fine di giungere  alla  sua  alienazione  previa
redazione di perizie valutative; 
    c)  le  modalita'  di  alienazione  del   patrimonio,   adottando
procedure ad evidenza  pubblica  nella  scelta  del  contraente,  con
possibilita' della costituzione di societa', a durata temporanea, cui
affidare  attivita'  funzionalmente  individuate  da   conferire   al
mercato; 
    d) la determinazione del personale da trasferire,  congiuntamente
alle funzioni di cui alla lettera a); 
    e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di  cui  alla  legge  27
febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori  di  cui
al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto. 
  3. Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241,
una  conferenza  di  servizi  tra  le  amministrazioni  e  gli   enti
individuati dal piano di riordino come  possibili  destinatari  delle
strutture e del personale dell'Ente e delle societa' controllate  per
definire le modalita' dei trasferimenti. Alla conferenza deve  essere
invitato il Ministro per la funzione pubblica. 
  4. Con decreto del Presidente della  Repubblica  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il
Governo provvede al trasferimento delle funzioni, delle  strutture  e
del personale dell'ENCC e delle  societa'  controllate,  nonche',  in
proporzione, degli oneri derivanti dall'accensione dei mutui  di  cui
all'articolo 3, comma 8.