Art. 3. 1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, il personale dipendente dall'ENCC e dalle societa' controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa dell'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvedera' a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente "Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC". 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalita' rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalita' di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle societa' controllate che e' trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1. 4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. 5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2 non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilita' dei dipendenti pubblici. 6. Per i dipendenti che risultino occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 dalle societa' controllate che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, dismettano l'esercizio di attivita', trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, qualora le societa' medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle societa' controllate, sospesi dal lavoro a seguito della dismissione dell'esercizio di attivita', per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, compete un'indennita' pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a 24 mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonche' quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991. 7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6, secondo periodo, sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di riordino. 8. Per le finalita' previste dal presente decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, nel limite delle proprie disponibilita', a concedere, nell'anno 1994, anticipazioni al commissario liquidatore fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi, alle condizioni piu' favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.