Art. 3. 
  1.  Con  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   di   cui
all'articolo 2, comma 4, il personale dipendente  dall'ENCC  e  dalle
societa' controllate viene trasferito, in relazione alle  carenze  di
organico risultanti dall'esame dei carichi di  lavoro,  presso  altre
amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  previa  intesa  dell'amministrazione
interessata. Con il medesimo decreto  si  provvedera'  a  regolare  i
rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente "Fondo di
previdenza per i dipendenti dell'ENCC". 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  vengono
definite, anche sulla base del titolo di  studio,  le  corrispondenze
tra le qualifiche e le  professionalita'  rivestite  nell'ENCC  e  le
qualifiche  ed   i   profili   vigenti   per   il   personale   delle
amministrazioni statali. 
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  vengono
stabilite,  sulla  base  del  titolo  di  studio  e  delle   funzioni
effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento  e
le modalita' di effettuazione della prova  di  selezione  concorsuale
del personale dipendente dalle societa' controllate che e' trasferito
ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1. 
  4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3
e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. 
  5.  Ai  dipendenti  dell'ENCC  che,  ai  sensi  del  piano  di  cui
all'articolo  2  non  vengono  trasferiti  ad  altre  amministrazioni
pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla  mobilita'  dei
dipendenti pubblici. 
  6. Per i dipendenti che risultino occupati  a  tempo  indeterminato
alla data del 31 dicembre 1992 dalle  societa'  controllate  che,  ai
sensi del piano di cui  all'articolo  2,  dismettano  l'esercizio  di
attivita', trovano  applicazione  le  disposizioni  dell'articolo  3,
commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e del decreto-legge 18 gennaio  1994,  n.  40,  qualora  le  societa'
medesime  rientrino  nel  campo   di   applicazione   dell'intervento
straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle societa'
controllate,  sospesi  dal  lavoro  a   seguito   della   dismissione
dell'esercizio di attivita', per i  quali  non  operano  le  predette
disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del  decreto-legge
18 gennaio 1994, n. 40, compete  un'indennita'  pari  al  trattamento
straordinario di cassa integrazione, per un periodo non  superiore  a
24 mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno  del  reddito,
nonche' quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del
1991. 
  7. Gli oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma  6,  secondo
periodo, sono rimborsati all'INPS dalla gestione  di  liquidazione  e
vengono considerati dal piano di riordino. 
  8. Per le finalita' previste dal presente decreto la Cassa depositi
e prestiti e' autorizzata, nel limite delle proprie disponibilita', a
concedere, nell'anno 1994, anticipazioni al  commissario  liquidatore
fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi, alle condizioni  piu'
favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli  enti
locali. Gli  oneri  relativi  sono  posti  a  carico  della  gestione
liquidatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.