Art. 4. 1. Il piano di cui all'articolo 2 deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5- bis della legge 3 aprile 1979, n. 95.