Art. 6. 1. Al termine della liquidazione il liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che e' approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalita' per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alla societa' costituita ai sensi dell'articolo 2.