Art. 6. 
  1.  Al  termine  della  liquidazione  il  liquidatore  provvede   a
presentare il rendiconto della stessa che e'  approvato  con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro. 
  2. Con il medesimo decreto vengono  fissate  le  modalita'  per  la
devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato,  al
fine  di  provvedere  alla  copertura  degli  oneri   derivanti   dal
trasferimento di  funzioni  e  di  personale,  oppure  alla  societa'
costituita ai sensi dell'articolo 2.