Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, e' autorizzata, per il periodo 1994-1998, la spesa complessiva di lire 910 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 150 miliardi nel 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.