Art. 4. 
                      Disposizioni finanziarie 
  1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto,
e' autorizzata, per il periodo 1994-1998,  la  spesa  complessiva  di
lire 910 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno  1994  e  lire
190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il  triennio
1994-1996, pari a lire 150 miliardi nel 1994 e lire 190 miliardi  per
ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, per l'anno 1994,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.