Art. 10. 1. Gli esperti veterinari incaricati dalla Commissione possono procedere, in collaborazione con le autorita' competenti a controlli in loco ove cio' sia necessario per l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie in materia. 2. Il Ministero della sanita' adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione.