Art. 10. 
  1. Gli esperti  veterinari  incaricati  dalla  Commissione  possono
procedere, in collaborazione con le autorita' competenti a  controlli
in loco ove cio' sia necessario  per  l'applicazione  uniforme  delle
disposizioni comunitarie in materia. 
  2. Il Ministero della sanita' adotta le misure necessarie per tener
conto  dei  risultati   di   tale   controllo   comunicatigli   dalla
Commissione.