Art. 12 
 
  1. L'importazione di equidi e' autorizzata solo se  provengono  dai
Paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato F,  parte  I,  o
dalle parti di Paesi terzi indicate nell'allegato G. 
 2. L'ammissione temporanea di equidi registrati e la reintroduzione,
dopo una esportazione temporanea, e' consentita solo  se  proveniente
dai  Paesi  terzi  figuranti  all'allegato  F,  parte  seconda,  alle
condizioni ivi prescritte.