Art. 12 1. L'importazione di equidi e' autorizzata solo se provengono dai Paesi terzi indicati nell'elenco di cui all'allegato F, parte I, o dalle parti di Paesi terzi indicate nell'allegato G. 2. L'ammissione temporanea di equidi registrati e la reintroduzione, dopo una esportazione temporanea, e' consentita solo se proveniente dai Paesi terzi figuranti all'allegato F, parte seconda, alle condizioni ivi prescritte.