Art. 13. 1. L'importazione di equidi e' consentita a condizione che gli stessi siano identificati conformemente a quanto disposto all'art. 4, comma 2, e scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale del Paese speditore. 2. Il certificato sanitario deve: a) essere rilasciato il giorno del carico degli equidi o l'ultimo giorno lavorativo precedente la spedizione, qualora si tratti di cavalli registrati; b) essere redatto in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali del Paese membro di destinazione; c) scortare gli animali nell'esemplare originale; d) attestare che gli equidi in relazione alla provenienza e alla categoria rispondano a requisiti fissati dal presente regolamento e da disposizioni comunitarie eventualmente emanate; e) constatare di un solo foglio; f) essere rilasciato per un solo destinatario o, nel caso di equidi da macello, per una fornitura debitamente marchiata ed identificata. 3. Il certificato deve essere redatto conformemente al modello approvato dalla Comunita' e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.