Art. 13. 
  1. L'importazione di equidi e'  consentita  a  condizione  che  gli
stessi siano identificati conformemente a quanto disposto all'art. 4,
comma 2, e scortati da  un  certificato  sanitario  compilato  da  un
veterinario ufficiale del Paese speditore. 
  2. Il certificato sanitario deve: 
    a) essere rilasciato il giorno del carico degli equidi o l'ultimo
giorno lavorativo precedente la  spedizione,  qualora  si  tratti  di
cavalli registrati; 
    b) essere redatto in lingua italiana e almeno in una delle lingue
ufficiali del Paese membro di destinazione; 
    c) scortare gli animali nell'esemplare originale; 
    d) attestare che gli equidi in relazione alla provenienza e  alla
categoria rispondano a requisiti fissati dal presente  regolamento  e
da disposizioni comunitarie eventualmente emanate; 
    e) constatare di un solo foglio; 
    f) essere rilasciato per un solo  destinatario  o,  nel  caso  di
equidi  da  macello,  per  una  fornitura  debitamente  marchiata  ed
identificata. 
  3. Il certificato deve  essere  redatto  conformemente  al  modello
approvato dalla Comunita' e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.