Art. 14. 1. Gli equidi da macello devono essere condotti, direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di raccolta riconosciuti, in un macello ed essere abbattuti entro il termine prescritto dal Ministro della sanita' che si conforma ad eventuali disposizioni comunitarie. 2. Fatte salve norme particolari eventualmente stabilite dalla Comunita', il Ministero della sanita', per motivi di polizia sanitaria, puo' designare il macello verso il quale gli equidi devono essere avviati.