Art. 14. 
  1. Gli equidi da macello devono  essere  condotti,  direttamente  o
dopo essere transitati  per  un  mercato  o  un  centro  di  raccolta
riconosciuti, in un macello ed  essere  abbattuti  entro  il  termine
prescritto dal Ministro della sanita' che si  conforma  ad  eventuali
disposizioni comunitarie. 
  2. Fatte salve  norme  particolari  eventualmente  stabilite  dalla
Comunita',  il  Ministero  della  sanita',  per  motivi  di   polizia
sanitaria, puo' designare il macello verso il quale gli equidi devono
essere avviati.