Art. 15. 1. L'importazione di equidi e' vietata se nel corso del controllo prescritto si accerti che: a) gli equidi non provengono da un Paese o parte di esso di cui all'art. 12; b) gli equidi sono affetti, o se c'e' il sospetto che siano affetti o contaminati, da una malattia contagiosa; c) non sono state rispettate da parte del Paese speditore le condizioni prescritte dal presente regolamento; d) il certificato sanitario non risponde alle condizioni di cui all'art. 13; e) gli equidi sono stati trattati con sostanze vietate. 2. Le spese relative al trasporto e all'abbattimento degli equidi sono a carico dell'importatore. 3. Fatte salve condizioni particolari eventualmente stabilite dalla Comunita', il veterinario ufficiale per motivi di polizia sanitaria o in caso di rifiuto di rispedizione degli animali non ammessi all'importazione per mancanza delle condizioni di cui al comma 1, puo' designare il macello verso cui gli equidi devono essere avviati.