Art. 16. 
  1. Qualora una malattia contagiosa degli animali,  suscettibile  di
compromettere  lo  stato  sanitario  del  patrimonio  zootecnico,  si
manifesti o si propaghi in un Paese terzo o qualora lo giustifichi un
altro motivo di polizia sanitaria, il Ministro  della  sanita'  vieta
l'importazione in provenienza  diretta  o  indiretta,  dall'intero  o
dalla parte di territorio di quel Paese terzo. 
  2. Il Ministro della sanita' comunica  agli  Stati  membri  e  alla
Commissione i provvedimenti adottati. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 3 marzo 1993 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                             PALADIN, Ministro per il 
                                        coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie e gli affari regionali 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1994 
  Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 21