Art. 16. 1. Qualora una malattia contagiosa degli animali, suscettibile di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, si manifesti o si propaghi in un Paese terzo o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, il Ministro della sanita' vieta l'importazione in provenienza diretta o indiretta, dall'intero o dalla parte di territorio di quel Paese terzo. 2. Il Ministro della sanita' comunica agli Stati membri e alla Commissione i provvedimenti adottati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 21