Art. 3. 
  1. Il movimento di  equidi  sul  territorio  nazionale  e  la  loro
spedizione verso altri Stati membri sono consentiti soltanto se  sono
soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4 e 5. 
  2. Il Ministero della sanita' puo' consentire  deroghe  generali  o
limitate per motivi sportivi, ricreativi, culturali, di pascolo o  di
lavoro, purche' tali  attivita'  si  svolgano  in  prossimita'  delle
frontiere interne della Comunita', informandone la Commissione.