Art. 3. 1. Il movimento di equidi sul territorio nazionale e la loro spedizione verso altri Stati membri sono consentiti soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4 e 5. 2. Il Ministero della sanita' puo' consentire deroghe generali o limitate per motivi sportivi, ricreativi, culturali, di pascolo o di lavoro, purche' tali attivita' si svolgano in prossimita' delle frontiere interne della Comunita', informandone la Commissione.