Art. 4. 
  1. Ai fini di cui all'art.  3,  comma  1,  gli  equidi  non  devono
presentare alcun segno clinico di malattia al  momento  della  visita
sanitaria che deve essere effettuata nelle 48 ore  che  precedono  la
partenza;  tuttavia  per  gli  equidi  registrati,  tale  visita   e'
richiesta solo per  quelli  destinati  agli  scambi  intracomunitari,
salvo quanto previsto all'art. 6. 
  2. Al momento della visita sanitaria il  veterinario  ufficiale  si
assicura  sulla  base  delle   dichiarazioni   del   proprietario   o
dell'allevatore, che gli equidi  non  siano  stati  in  contatto  con
equidi infetti o affetti da malattia contagiosa nei  quindici  giorni
precedenti. 
  3. Il veterinario ufficiale deve accertarsi che gli equidi: 
    a) non siano animali da eliminare nel quadro di un  programma  di
eradicazione di una malattia contagiosa; 
    b) siano indentificati con le seguenti modalita': 
    1)  per  quanto  attiene  agli  equidi  registrati,  secondo   il
documento di identificazione di cui all'allegato E; 
    2) per quanto attiene agli equidi da allevamento  e  da  reddito,
secondo un metodo di identificazione stabilito  dal  Ministero  della
sanita' e comunicato alla Commissione; 
    c) non provengano da azienda nei confronti  della  quale  ricorra
uno dei divieti di spostamento indicati al comma 4. 
   4. I divieti di cui al comma 3, lettera c), durano: 
    a) per le aziende in cui  non  tutti  gli  animali  delle  specie
sensibili sono stati abbattuti, almeno: 
    1) sei mesi a decorrere dalla data  dell'ultimo  contatto  o  del
possibile contatto con un equide malato,  e  ove  si  tratti  di  uno
stallone fino alla sua castrazione, nel caso in cui si  sospetti  che
gli equidi siano colpiti da morbo coitale maligno; 
    2) sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono
stati eliminati, in caso di morva e di encefalomielite equina; 
    3) il periodo necessario perche', a decorrere dalla data  in  cui
gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano
reagito  negativamente  a  due  test  di  Coggins  effettuati  ad  un
intervallo di tre mesi, in caso di anemia infettiva; 
    4)  sei  mesi  a  decorrere   dall'ultimo   caso   di   stomatite
vescicolosa; 
    5) un mese a decorrere dall'ultimo caso di rabbia accertata; 
    6) quindici giorni a decorrere  dall'ultimo  caso  di  carbonchio
ematico accertato; 
    b) per le aziende in cui tutti gli animali delle specie sensibili
sono stati abbattuti ed i locali sono stati disinfettati, a decorrere
dalla data di abbattimento e di disinfezione, almeno: 
    1) quindici giorni, in caso di carbonchio ematico; 
    2) trenta giorni, negli altri casi. 
  5. Il Ministero della sanita' puo' concedere deroghe alle misure di
cui al comma 4, per gli ippodromi e i campi di corse,  informando  la
Commissione della natura delle deroghe.