Art. 4. 1. Ai fini di cui all'art. 3, comma 1, gli equidi non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento della visita sanitaria che deve essere effettuata nelle 48 ore che precedono la partenza; tuttavia per gli equidi registrati, tale visita e' richiesta solo per quelli destinati agli scambi intracomunitari, salvo quanto previsto all'art. 6. 2. Al momento della visita sanitaria il veterinario ufficiale si assicura sulla base delle dichiarazioni del proprietario o dell'allevatore, che gli equidi non siano stati in contatto con equidi infetti o affetti da malattia contagiosa nei quindici giorni precedenti. 3. Il veterinario ufficiale deve accertarsi che gli equidi: a) non siano animali da eliminare nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa; b) siano indentificati con le seguenti modalita': 1) per quanto attiene agli equidi registrati, secondo il documento di identificazione di cui all'allegato E; 2) per quanto attiene agli equidi da allevamento e da reddito, secondo un metodo di identificazione stabilito dal Ministero della sanita' e comunicato alla Commissione; c) non provengano da azienda nei confronti della quale ricorra uno dei divieti di spostamento indicati al comma 4. 4. I divieti di cui al comma 3, lettera c), durano: a) per le aziende in cui non tutti gli animali delle specie sensibili sono stati abbattuti, almeno: 1) sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato, e ove si tratti di uno stallone fino alla sua castrazione, nel caso in cui si sospetti che gli equidi siano colpiti da morbo coitale maligno; 2) sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, in caso di morva e di encefalomielite equina; 3) il periodo necessario perche', a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi, in caso di anemia infettiva; 4) sei mesi a decorrere dall'ultimo caso di stomatite vescicolosa; 5) un mese a decorrere dall'ultimo caso di rabbia accertata; 6) quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso di carbonchio ematico accertato; b) per le aziende in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati abbattuti ed i locali sono stati disinfettati, a decorrere dalla data di abbattimento e di disinfezione, almeno: 1) quindici giorni, in caso di carbonchio ematico; 2) trenta giorni, negli altri casi. 5. Il Ministero della sanita' puo' concedere deroghe alle misure di cui al comma 4, per gli ippodromi e i campi di corse, informando la Commissione della natura delle deroghe.