Art. 5. 
  1. In caso di comparsa di peste equina gli  equidi  possono  essere
spediti verso gli Stati membri dalla parte di territorio  considerata
infetta: 
    a) nei periodi fissati dalla Comunita'; 
    b) a condizione che non presentino alcun segno clinico  di  peste
equina al momento della visita sanitaria di cui all'art. 4, comma 1; 
    c) se non vaccinati  contro  la  peste  equina,  perche'  abbiano
subi'to, presentando reazione negativa, per due volte,  la  prova  di
fissazione  del  complemento  conformemente  all'allegato  D  ad   un
intervallo compreso tra ventuno e trenta giorni; la seconda prova sia
stata effettuata entro i dieci giorni che precedono la spedizione. Se
vaccinati, che la vaccinazione sia stata eseguita da oltre due mesi e
abbiano subito la prova di fissazione del  complemento  conformemente
all'allegato D con tali intervalli senza  che  sia  stato  constatato
rialzo anticorpale; 
    d) siano stati tenuti in un centro di quarantena per  un  periodo
minimo di quaranta giorni prima della spedizione; 
    e) siano stati protetti dagli insetti vettori durante il  periodo
di quarantena e nel corso del trasporto dal centro di  quarantena  al
luogo di spedizione. 
  2. Una parte di territorio e' considerata infetta da  peste  equina
quando o nei due anni  precedenti,  sulla  base  di  prove  cliniche,
sierologiche negli animali non vaccinati e/o ricerche epidemiologiche
sia stata constatata la malattia oppure nei  dodici  mesi  precedenti
sia stata praticata la vaccinazione contro la peste equina. 
  3. La parte del territorio considerata infetta da peste equina deve
comprendere almeno: 
    a) una zona di protezione di raggio minimo di 100 km  intorno  ad
ogni focolaio; 
    b) una zona di sorveglianza di almeno 50 km, oltre i limiti della
zona di protezione in cui nei dodici mesi precedenti  non  sia  stata
praticata alcuna vaccinazione. 
  4. Tutti gli equidi vaccinati presenti  nella  zona  di  protezione
devono  essere  registrati  ed   identificati;   nel   documento   di
identificazione o sul certificato di cui all'art. 8 deve essere fatta
menzione della vaccinazione. 
  5. Le norme di controllo e le  misure  di  lotta  contro  la  peste
equina nei territori e nelle zone di cui al comma  3  nonche'  quelle
per l'identificazione di cui al comma 4 sono  stabilite  con  decreto
del Ministro della sanita' in conformita' a disposizioni comunitarie.