Art. 5. 1. In caso di comparsa di peste equina gli equidi possono essere spediti verso gli Stati membri dalla parte di territorio considerata infetta: a) nei periodi fissati dalla Comunita'; b) a condizione che non presentino alcun segno clinico di peste equina al momento della visita sanitaria di cui all'art. 4, comma 1; c) se non vaccinati contro la peste equina, perche' abbiano subi'to, presentando reazione negativa, per due volte, la prova di fissazione del complemento conformemente all'allegato D ad un intervallo compreso tra ventuno e trenta giorni; la seconda prova sia stata effettuata entro i dieci giorni che precedono la spedizione. Se vaccinati, che la vaccinazione sia stata eseguita da oltre due mesi e abbiano subito la prova di fissazione del complemento conformemente all'allegato D con tali intervalli senza che sia stato constatato rialzo anticorpale; d) siano stati tenuti in un centro di quarantena per un periodo minimo di quaranta giorni prima della spedizione; e) siano stati protetti dagli insetti vettori durante il periodo di quarantena e nel corso del trasporto dal centro di quarantena al luogo di spedizione. 2. Una parte di territorio e' considerata infetta da peste equina quando o nei due anni precedenti, sulla base di prove cliniche, sierologiche negli animali non vaccinati e/o ricerche epidemiologiche sia stata constatata la malattia oppure nei dodici mesi precedenti sia stata praticata la vaccinazione contro la peste equina. 3. La parte del territorio considerata infetta da peste equina deve comprendere almeno: a) una zona di protezione di raggio minimo di 100 km intorno ad ogni focolaio; b) una zona di sorveglianza di almeno 50 km, oltre i limiti della zona di protezione in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione. 4. Tutti gli equidi vaccinati presenti nella zona di protezione devono essere registrati ed identificati; nel documento di identificazione o sul certificato di cui all'art. 8 deve essere fatta menzione della vaccinazione. 5. Le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina nei territori e nelle zone di cui al comma 3 nonche' quelle per l'identificazione di cui al comma 4 sono stabilite con decreto del Ministro della sanita' in conformita' a disposizioni comunitarie.