Art. 7. 1. Gli equidi devono essere trasportati, nel piu' breve tempo possibile dalle aziende di provenienza al luogo di destinazione, direttamente o tramite un mercato, una fiera o un centro di raccolta autorizzato. 2. I mezzi di trasporto e di contenzione utilizzati devono essere regolarmente puliti e disinfettati per ogni trasporto e tali da impedire la fuoriuscita di feci, strame e foraggio. 3. Le modalita' del trasporto devono essere tali da assicurare una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi. 4. Il Ministero della sanita' puo' concedere deroghe generali o limitate, per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), per gli equidi da macello, a condizione che l'animale: a) sia provvisto di un marchio particolare indicante che esso e' destinato al macello e nel certificato sanitario sia indicata la deroga; b) sia trasportato direttamente al mattatoio e macellato entro cinque giorni dall'arrivo. 5. Il veterinario ufficiale annota in un registro il numero di identificazione o del documento di identificazione dell'equide abbattuto e comunica all'autorita' competente del luogo di spedizione l'avvenuto abbattimento.