Art. 7. 
  1. Gli equidi devono  essere  trasportati,  nel  piu'  breve  tempo
possibile dalle aziende di  provenienza  al  luogo  di  destinazione,
direttamente o tramite un mercato, una fiera o un centro di  raccolta
autorizzato. 
  2. I mezzi di trasporto e di contenzione utilizzati  devono  essere
regolarmente puliti e disinfettati  per  ogni  trasporto  e  tali  da
impedire la fuoriuscita di feci, strame e foraggio. 
  3. Le modalita' del trasporto devono essere tali da assicurare  una
protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi. 
  4. Il Ministero della sanita' puo'  concedere  deroghe  generali  o
limitate, per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 4, comma 3,
lettera c), per gli equidi da macello, a condizione che l'animale: 
    a) sia provvisto di un marchio particolare indicante che esso  e'
destinato al macello e nel  certificato  sanitario  sia  indicata  la
deroga; 
    b) sia trasportato direttamente al mattatoio  e  macellato  entro
cinque giorni dall'arrivo. 
  5. Il veterinario ufficiale annota in  un  registro  il  numero  di
identificazione  o  del  documento  di  identificazione   dell'equide
abbattuto e comunica all'autorita' competente del luogo di spedizione
l'avvenuto abbattimento.