Art. 8. 1. Gli equidi registrati che lasciano l'azienda sono scortati dal documento di identificazione di cui all'allegato E nonche', se destinati agli scambi intracomunitari, dall'attestato di cui all'allegato B. 2. Gli equidi da allevamento, reddito e macello sono scortati da un certificato sanitario conforme all'allegato C. 3. L'attestato di cui all'allegato B e il certificato di cui all'allegato C sono compilati entro 48 ore o al piu' tardi l'ultimo giorno lavorativo precedente e sono redatti in lingua italiana e nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. 4. Il certificato, che deve constare di un solo foglio, ha validita' per dieci giorni e, per gli equidi di cui al comma 2, puo' essere unico per tutta la partita.