Art. 8. 
  1. Gli equidi registrati che lasciano l'azienda sono  scortati  dal
documento di  identificazione  di  cui  all'allegato  E  nonche',  se
destinati  agli  scambi  intracomunitari,   dall'attestato   di   cui
all'allegato B. 
  2. Gli equidi da allevamento, reddito e macello sono scortati da un
certificato sanitario conforme all'allegato C. 
  3. L'attestato di cui  all'allegato  B  e  il  certificato  di  cui
all'allegato C sono compilati entro 48 ore o al piu'  tardi  l'ultimo
giorno lavorativo precedente e sono  redatti  in  lingua  italiana  e
nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. 
  4. Il  certificato,  che  deve  constare  di  un  solo  foglio,  ha
validita' per dieci giorni e, per gli equidi di cui al comma 2,  puo'
essere unico per tutta la partita.