Art. 9. 
  1.  Agli  scambi  intracomunitari  si  applicano  le   disposizioni
concernenti i  controlli  veterinari  e  le  misure  di  salvaguardia
previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28. 
 
          Nota all'art. 9: 
             - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.  28,  reca:
          "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e  89/425/CEE  rela-
          tive ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali
          vivi e su prodotti di  origine  animale  applicabili  negli
          scambi intracomunitari".