Art. 9. 1. Agli scambi intracomunitari si applicano le disposizioni concernenti i controlli veterinari e le misure di salvaguardia previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
Nota all'art. 9: - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 89/425/CEE rela- tive ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".