Art. 2. 
  1. Gli intermediari che si avvalgono, direttamente o tramite terzi,
di  centri  di  elaborazione  dati  devono  trasmettere  le   notizie
richieste su supporti magnetici predisposti secondo le  modalita'  di
registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite negli  allegati
1 e 3 al presente decreto. 
  2. Gli intermediari che non si avvalgono,  direttamente  o  tramite
terzi, di centri di elaborazione dati devono trasmettere  le  notizie
richieste su modello  conforme  agli  allegati  2  e  4  al  presente
decreto. 
  3. La prima comunicazione, relativa al periodo dal 30  aprile  1990
al 31 dicembre 1992, deve essere effettuata, su supporto magnetico  o
cartaceo, entro il terzo mese successivo all'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  4. Le successive comunicazioni, concernenti  le  intermediazioni  o
gli interventi effettuati  in  ciascun  anno  solare,  devono  essere
effettuate entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 29 dicembre 1993 
                      Il Ministro delle finanze 
                                GALLO 
                       Il Ministro del tesoro 
                               BARUCCI 
                      Il Ministro dell'interno 
                               MANCINO 
               Il Ministro del commercio con l'estero 
                               BARATTA 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994 
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 172