Art. 3.
   1.  Nello  stato  di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, rubrica "Ufficio per il  coordinamento  dei  servizi  della
protezione  civile", e' istituito apposito capitolo "per memoria" con
qualifica di spesa   obbligatoria  sul  quale  saranno  imputati  gli
eventuali   oneri  connessi  con  l'esecuzione  dell'accordo  di  cui
all'articolo 1.
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.