(Protocollo Agg.-art.1)
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO TRA LA  REPUBBLICA  ITALIANA  E  LA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI 
DI RICERCA E SOCCORSO DI AEROMOBILI 
   Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale 
Svizzero 
- premesso che i due Governi hanno firmato in data 27 ottobre 1986 un
  accordo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso
  di aeromobili; 
- ritenuto opportuno, ad integrazione e specificazione di detto 
  accordo e, in particolare dell'art.  9  paragrafo  2,  indicare  le
  forme di assistenza che saranno fornite sugli aeroporti di  ciascun
  Paese agli  aerei  militari  e  civili  dell'altro  Paese,  nonche'
  fissare la ripartizione e le modalita'  di  pagamento  delle  spese
  inerenti a tali forme di assistenza nel corso delle  operazioni  di
  ricerca e soccorso e delle esercitazioni in  comune,  rinviando  al
  "Manuale di operazioni SAR" la determinazione delle altre modalita'
  tecniche. 
       Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
                         FORME DI ASSISTENZA 
Ciascuna delle due Parti contraenti si impegna a fornire  agli  aerei
militari e civili SAR (e a  quelli  indicati  dagli  RCC)  dell'altra
Parte contraente, che fanno scalo  nei  suoi  aeroporti,  nel  quadro
dell'accordo di Roma del  27  ottobre  1986,  le  seguenti  forme  di
assistenza in occasione di operazioni ed esercitazioni SAR: 
 1) Utilizzazione degli aeroporti; 
 2) Utilizzazione degli aiuti alla navigazione ed alla circolazione 
    aerea; 
 3) Rifornimento carburanti e lubrificanti; 
 4) Manutenzione di primo livello; 
 5) Riparazione di materiale danneggiato; 
 6) Cessione e messa in opera di materiali aerei; 
 7) Pasti; 
 8) Alloggio; 
 9) Trasmissioni; 
10) Trasporti; 
11) Vestiario; 
12) Assistenza medica ed ospedaliera; 
13) Pratiche per danni a terzi.