(Accordo - art. X)
                             ARTICOLO X 
   Le Parti si adopereranno per: 
 - conseguire finalita' di supporto allo sviluppo mediante strumenti 
   finanziari agevolati della  Cooperazione  allo  Sviluppo  italiana
   tenendo  in  considerazione  prioritaria   progetti   di   elevato
   contenuto  sociale,  di  integrazione  territoriale   e   progetti
   produttivi; 
- definire programmi triennali identificando iniziative concrete  con
   partecipazione boliviana per le spese locali  nonche'  particolare
   trattamento normativo per le attrezzature di provenienza  italiana
   destinate a programmi di cooperazione e per il personale  italiano
   destinato a tali programmi, in conformita' allo  scambio  di  note
   effettuato in data 3/8/1988; 
- conferire priorita' al miglioramento della situazione sociale e 
   sanitaria boliviana con il proposito di alleviare  l'emarginazione
   urbana e rurale; 
- privilegiare le iniziative volte al perfezionamento della 
   produzione primaria al fine di ottimizzare lo  sfruttamento  delle
   risorse boliviane e migliorarne il potenziale di esportazione; 
 - considerare con particolare attenzione l'obiettivo dello sviluppo 
   sostenibile, tale  da  favorire  l'utilizzazione  razionale  delle
   risorse naturali in un quadro di  tutela  dell'assetto  ambientale
   contro i rischi di compromissione. 
   Le Parti riconoscono l'importanza  e  l'utilita'  delle  ONG  come
strumenti di cooperazione allo sviluppo in particolare nei settori di
rilevante impatto sociale. La Parte boliviana si impegna  a  favorire
l'attivita' delle ONG italiane nel suo territorio nazionale.