(Accordo - art. XI)
                             ARTICOLO XI 
   Ai  fini  di  una  conduzione   ottimale   delle   iniziative   di
cooperazione,  le  Parti  concordano  sull'opportunita'  che  i  vari
progetti di cooperazione finanziati, in tutto  o  in  parte,  in  via
bilaterale o multilaterale, dal Governo italiano godano in  autonomia
di gestione secondo modalita' da concordarsi. 
   Il Governo boliviano garantira' che le merci e i  servizi  forniti
nel quadro di tali progetti siano  impiegati  esclusivamente  per  lo
scopo al quale sono stati destinati. 
   Il personale di grado superiore responsabile dei singoli  progetti
finanziati in tutto o in parte dal  Governo  italiano  potra'  essere
rimosso dal suo incarico solo dopo consultazione con i rappresentanti
del Governo italiano e degli organismi internazionali che eseguono  i
progetti. 
   Il Governo boliviano  garantira'  che  i  fondi  di  contropartita
necessari  per  progetti  concordati  tra  le  Parti  siano  iscritti
specificatamente  e  riservati   all'esecuzione   dei   progetti   in
questione. 
   Il Governo italiano studiera' forme operative per sostenere  fondi
boliviani di contropartita qualora appaiano insufficienti, cosi' come
forme  di  sostegno  alla  bilancia  dei  pagamenti   (che   potranno
esprimersi in "commodity aid" e "program aid").