(Accordo - art. XVI)
                            ARTICOLO XVI 
   Il presente Accordo entrera' in vigore al  momento  dello  scambio
degli  strumenti  di  ratifica  ed  avra'   validita'   quinquennale,
rinnovabile tacitamente, salvo denuncia con preavviso non inferiore a 
sei mesi. 
   L'Accordo avra' comunque effetto fino alla conclusione dei 
programmi in atto alla data della sua denuncia. 
   In attesa della ratifica e dell'entrata  in  vigore  del  presente
Accordo, le due Parti si ispireranno, nelle loro reciproche 
relazioni, ai principi definiti nell'Accordo medesimo. 
   Fatto in duplice copia  a  Roma  il  30  aprile  1990,  in  lingua
italiana e in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente 
fede. 
 
 
    

Per il Governo della                     Per il Governo della
Repubblica Italiana                      Repubblica di Bolivia
    

              Parte di provvedimento in formato grafico