(Accordo - art. II)
                             ARTICOLO II 
   Al  fine  di  intensificare  le  relazioni  economiche,  la  Parte
italiana si adoperera', compatibilmente  con  la  normativa  vigente,
attraverso: 
a) l'assicurazione del credito all'esportazione e degli investimenti; 
b) la possibilita' per le istituzioni finanziarie italiane di 
   concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus",  nel
   quadro di intese tra i due Governi. 
   Le Parti si impegnano  particolarmente  ad  identificare  progetti
validi che presentino un adeguato livello di redditivita' e  garanzie
appropriate di ripagamento e restituzione dei capitali investiti.  In
particolare,   verra'   conferita   attenzione   a   settori    quali
l'agricoltura e l'industria anche attraverso la formazione di imprese
miste. Ove richiesto verra' favorita la partecipazione di istituzioni
pubbliche   o   private   italiane   a   programmi    boliviani    di
privatizzazione.