ARTICOLO VI Ciascuna Parte provvedera', tenuto conto delle rispettive legislazioni, a concedere agli investimenti dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti di propri cittadini o di investitori di Paesi Terzi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole concesso o da concedersi in base ad accordi bilaterali.