(Accordo - art. VI)
                             ARTICOLO VI 
   Ciascuna  Parte  provvedera',  tenuto   conto   delle   rispettive
legislazioni, a concedere agli investimenti dell'altra un trattamento
non meno favorevole di quello riservato agli investimenti  di  propri
cittadini  o  di  investitori  di  Paesi  Terzi,  qualunque  sia   il
trattamento piu' favorevole concesso  o  da  concedersi  in  base  ad
accordi bilaterali.