(Accordo - art. VII)
                            ARTICOLO VII 
   Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di dare
vita ad  iniziative  legate  all'attuazione  di  programmi  nazionali
finalizzati alla razionale  utilizzazione  delle  rispettive  risorse
naturali,  nel  quadro  della  protezione   dell'ambiente   e   della
conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi
all'interscambio  di  tecnologie  non  inquinanti  e  di   tecnologie
specifiche per la protezione ambientale.